Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7653 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26055 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Rari Cafè in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, cancellata dal registro delle imprese in data 20 ottobre

2009, R.R. e T.R., nella qualità di soci della

cancellata società, tutti rappresentati e difesi, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Franco Picciaredda,

presso lo studio del quale in Roma, alla Via Panama, n. 95,

elettivamente si domiciliano;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 38^, depositata in data 17 settembre

2009, n. 210/38/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

13 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello e per

la contribuente l’avv. Franco Picciaredda;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proceduto ad un accertamento analitico-induttivo nei confronti della contribuente e, per quanto ancora d’interesse, ne ha ricostruito i ricavi, il volume di affari ed il valore della produzione, ai fini delle imposte dirette, dell’iva e dell’irap, sulla base di una percentuale di ricarico diversa da quella applicata. Il relativo ricorso proposto dalla società è stato accolto per questo profilo dal giudice di primo grado; quello di appello ha respinto il gravame dell’Agenzia, escludendo la sussistenza dei presupposti per l’accertamento in via induttiva e comunque rimarcando che le percentuali di ricarico sono state determinate dall’Ufficio in assenza di parametri ed in mancanza di “idonee ponderazioni e verifiche”. Nelle more fra la pubblicazione della sentenza d’appello e la proposizione del ricorso per cassazione la società è stata cancellata per cessata attività dal registro delle imprese. Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui società e soci replicano distinti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Infondate sono le considerazioni svolte nei controricorsi in relazione all’ evocazione in giudizio dei soci soltanto col ricorso per cassazione, giacchè l’evento estintivo riguardante la società si è verificato dopo la pubblicazione della sentenza d’appello ed ha determinato il verificarsi del fenomeno successorio illustrato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071).

2.1.- L’evocazione in giudizio dei soci, successori, sia pure sui generis, della società, in ragione dell’evento della cancellazione e la loro costituzione, tuttavia, comportano l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società estinta, perchè ne hanno fatto venir meno la stabilizzazione della posizione giuridica, derivante dall’applicazione del principio dell’ultrattività del mandato (arg. ex Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295; conf., 18 gennaio 2016, n. 710 e 29 luglio 2016, n. 15762).

3.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia si duole della nullità della sentenza, perchè affetta da motivazione apparente con riguardo alla sussistenza dei presupposti per il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Ciò in base ai principi affermati dalle sezioni unite (da ultimo, sez. un. 19 dicembre 2016, n. 26125), in base ai quali la mancanza della motivazione – in cui si risolve l’apparenza di essa – si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Il che non si è verificato nel caso in esame, in cui il giudice d’appello ha escluso la legittimità del ricorso al metodo applicato di accertamento escludendo la sussistenza di violazioni gravi, “…tanto che anche nel P.V. non si rilevano irregolarità formali delle registrazioni…”. Il percorso argomentativo è dunque delineato, laddove le sue lacune non sono state aggredite con vizio di motivazione.

4.- Fondato è, invece, e con effetto assorbente del secondo, il quale concerne violazione di legge relativa ai presupposti per l’accertamento analitico-induttivo, il terzo motivo del ricorso, col quale l’Agenzia si duole della motivazione della sentenza impugnata, là dove il giudice d’appello non ha indicato le ragioni per le quali ha escluso la congruità della percentuale di ricarico applicata. Anapodittica è difatti la motivazione della sentenza impugnata, che si limita ad affermare, senza specificazioni, che le percentuali di ricarico sono determinate in assenza di parametri ed in mancanza di idonee “ponderazioni e verifiche”, senza tenere in alcun conto le considerazioni svolte dall’Ufficio nel processo verbale di constatazione, che l’Agenzia richiama in ricorso, in base alle quali le percentuali in questione sono state ricavate assumendo a riferimento i prodotti più commercializzati nel settore in cui la società opera.

5.- Ne deriva la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, perchè riesamini la fattispecie e regoli le spese.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società estinta, ne rigetta nei confronti dei soci il primo motivo, ne accoglie il terzo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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