Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7653 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.U., in qualita’ di liquidatore della SAVIM s.r.l. in

liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Edoardo

D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente —

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n, 21, presso gli avv.ti

Angela Raimondo e Antonio Ciavarella, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 133/06/09, depositata il 15 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Umberto Cassano per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fedeli Massimo, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.U., in qualita’ di liquidatore della SAVIM s.r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 133/06/09, depositata il 15 luglio 2009, con la quale, accogliendo l’appello del Comune di Roma e rigettando quello della predetta societa’, e’ stata affermata la legittimita’ dell’avviso di accertamento emesso dall’ente ai fini dell’ICI per il 2003 in relazione ad 11 unita’ immobiliari (salvo una, per la quale il Comune aveva riconosciuto l’estraneita’ al patrimonio della contribuente), che la societa’ aveva impugnato sostenendo o di non essere proprietaria degli immobili o che si trattava comunque di immobili esenti da imposta, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, in quanto utilizzati per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali di un partito politico.

In particolare, il giudice di merito ha affermato, da un lato, che la societa’ “non ha dato alcuna prova che il partito politico utilizzasse direttamente gli immobili”, e, dall’altro, in ordine alla titolarita’ degli immobili nell’anno in contestazione, che la contribuente non aveva prodotto alcuna denuncia di variazione, ai sensi del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10.

Il Comune di Roma resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”.

Il motivo e’ inammissibile, poiche’ si risolve in una serie di censure che non appaiono cogliere le anzidette rationes decidendi della sentenza impugnata e che si rivelano, peraltro, del tutto sfornite del requisito dell’autosufficienza, la’ dove concernono questioni (configurabilita’ della contribuente come societa’ meramente strumentale di altro soggetto di diritto; proprieta’ in capo ad altri soggetti di vari immobili, ab origine o a seguito di trasferimento) delle quali non si da conto di quando ed in quali esatti termini siano state sottoposte al giudice di merito.

3. In conclusione, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in ragione della inammissibilita’ anche del controricorso, per il quale, notificato a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 53 del 1994, il difensore non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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