Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7652 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.24/03/2017), n. 7652
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 11516 del ruolo generale dell’anno
2010 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
A.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in
calce al controricorso, dagli avvocati Gennaro Terracciano, Thomas
Layne e Giuseppe Nerio Carugno, elettivamente domiciliatasi presso
lo studio di quest’ultimo, in Roma, al viale delle Accademie, n. 47;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 8^, depositata in data 11 marzo
2009, n. 54/08/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
13 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello e per
la contribuente l’avv. Giorgio Petraomi per delega dell’avv.
Giuseppe Nerio Carugno;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto di
entrambi i ricorsi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ha proceduto ad un accertamento induttivo nei confronti della contribuente e ne ha ricostruito i ricavi, il volume di affari ed il valore della produzione, ai fini dell’irpeg, dell’iva e dell’irap sulla base della percentuale di ricarico del 9,27%. Il relativo ricorso proposto da A.M. è stato respinto in primo grado, mentre la Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello dell’ufficio, sostenendo la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo in ragione del rinvenimento, in occasione della verifica, di documentazione contabile non ufficializzata, ma ha ridotto la percentuale di ricarico applicata, indicandola nel 7% in motivazione e in percentuale ridotta del 20% rispetto a quella applicata in dispositivo. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso articolato in due mezzi, cui l’Agenzia ribatte con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2.- Fondato è il primo motivo del ricorso principale, col quale l’Agenzia si duole della motivazione della sentenza impugnata, là dove il giudice d’appello non ha indicato le ragioni per le quali ha escluso la congruità della percentuale di ricarico applicata.
Non è dato ricostruire, in base alla sentenza impugnata, quale fosse la media del settore ed in che misura incidessero le peculiarità dell’attività svolta dalla contribuente. L’applicazione della percentuale di ricarico, la cui misura è rimasta peraltro incerta, vista la discrasia tra motivazione e dispositivo, è rimasta quindi affidata ad affermazioni anapodittiche, inidonee ad illustrare il percorso logico seguito.
3.- L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo e del ricorso principale e di quello incidentale, con i quali, da prospettiva speculare, Agenzia e contribuente contestano la motivazione concernente la percentuale ritenuta congrua.
4.- Infondato è il primo motivo del ricorso incidentale, col quale la contribuente aggredisce la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere ad accertamento induttivo. Margherita Alfano non contesta difatti che nel corso della verifica sia stata reperita documentazione extracontabile, ossia, secondo quanto si evince in controricorso, buoni di consegna, fatture non annotate e finanche elementi tratti da movimentazioni bancarie.
La motivazione della sentenza impugnata si rivela per conseguenza congrua, in quanto ha fatto leva giustappunto sul rinvenimento di documentazione contabile non ufficializzata. Conviene sottolineare sul punto, quanto alla nozione di “contabilità in nero”, che si devono ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e segg., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, oppure rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta (tra varie, Cass. 24 settembre 2014, n. 20094).
5.- Ne deriva la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, perchè riesamini la fattispecie e regoli le spese.
PQM
la Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo e del ricorso principale e di quello incidentale, rigetta nel resto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017