Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7652 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7652 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 23035-2014 proposto da:
CARUSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA

,

C.S0

VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato
_ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
FALCONE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;
– intimata avverso la sentenza n. 403/01/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGION.A.1,E di CATANZARO del 19/02/2014,
depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato Giuseppe Falcone difensore del ricorrente che insiste
per raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 18/04/2016

In fatto
Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della
sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Calabria,
rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, con
la quale la CTP di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto da

con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato -ai fini IRPEF,
IRAP ed IVA- il reddito di impresa relativo all’anno 2006; la CFR, in
particolare, nel ribadire la correttezza della decisione impugnata, ha
evidenziato che, come desumibile dal pvc e dallo stesso avviso di
accertamento, erano stati analiticamente esaminati tutti gli elementi
dedotti dal contribuente in sede di controdeduzioni; nello specifico ha
richiamato l’attenzione sul procedimento seguito nel corso
dell’accertamento sia ai fini della determinazione del ricarico medio per
i prodotti di categoria B (in cui l’Ufficio aveva tenuto conto degli
sconti concessi dai fornitoti e dei prezzi di vendita comunicati dal
titolare della farmacia) sia ai fini della determinazione del costo del
venduto (in cui l’Ufficio aveva preso in esame le rimanenze finali al 3112-2005 e, dopo avere sommato a tale dato gli acquisti dei medicinali
destinati alla rivendita effettuati nel 2006, aveva sottratto le rimanenze
fino al 31-12-2006).
L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.
E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta -ex ad. 360 n. 4
cpc- nullità della sentenza per motivazione mancante e/o fittizia e/o
apparente.
Il motivo è infondato.

Ric. 2014 n. 23035 sez. MT – ud. 17-02-2016
-2-

Caruso Antonio, titolare di farmacia, avverso avviso di accertamento

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di
motivazione, quale causa di nullità per assenza di un requisito
indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza
di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a
rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra

obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite
8053/2014); nella specie, come appare evidente dalla su riportata
sintesi della statuizione impugnata, le argomentazioni addotte dalla
CTR, pur estremamente concise, appaiono comunque idonee a
rilevare la “ratio decidendi”, sicché non è riscontrabile il denunciato
vizio.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta -ex art. 360
n. 4 cpc- omessa pronuncia sugli errori di calcolo denunciati con
l’appello e con la relazione di parte redatta da commercialista.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui richiede a questa Corte una
nuova valutazione di merito sui fatti di causa; per il resto è infondato.
Come, invero, desumibile dalla su riportata sintesi della statuizione
impugnata, la CTR, che -pur essendo tenuta a rispondere ad ogni
motivo di gravame- non ha tuttavia l’obbligo di controbattere
analiticamente a tutte le argomentazioni sollevate dall’appellante, ha
comunque preso in esame le censure sollevate dal contribuente,
specificamente riportate peraltro nella parte espositiva della decisione
impugnata, valutando gli elementi addotti dal contribuente sia per
quanto concerne i prodotti di categoria B (v. riferimento agli sconti
concessi dai fornitori ed ai prezzi di vendita comunicati dal titolare
della farmacia) sia in generale, e quindi anche per i prodotti di categoria
A (v. espressa conferma della correttezza del descritto procedimento
seguito dall’Ufficio per la determinazione del costo del venduto).
Ric. 2014 n. 23035 sez. MT – ud. 17-02-2016
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di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in
questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.
P. Q. M.
I Al Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma il 17-2-2016
Presidente

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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