Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7652 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3181/2010 proposto da:

MARZOLI SPA (OMISSIS), già F.lli Marzoli e C. Spa, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato

LACAGNINA Mario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PICCININO JOELLE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 17190/2 009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 17/04/09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’avvocato Lacagnina Mario, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’ammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sul rilievo che la Corte si sarebbe pronunciata sul merito di un ricorso, senza accorgersi della esistenza della rituale notifica della sentenza impugnata, effettuata presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2002, che rendeva intempestivo e quindi inammissibile il ricorso notificato soltanto il 29 aprile dello stesso anno.

Il ricorso è inammissibile.

Non è vero che il Collegio giudicante non si sia reso conto della esistenza della notifica effettuata direttamente all’ufficio finanziario periferico, oltre a quella effettuata presso l’avvocatura dello Stato espressamente considerata inefficace.

Come si legge al punto 7.1. della sentenza di cui si chiede la revocazione, il collegio ha espressamente riscontrato l’esistenza della notifica effettuata all’ufficio periferico: Si constata che l’impugnata sentenza …. è stata notificata il 17 gennaio 2002 al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e all’ufficio tributario periferico di Milano.

Manca dunque il presupposto dell’errore di fatto, costituito nella specie, secondo la prospettazione della società istante, dalla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, che rende ammissibile la richiesta di revocazione. Il collegio che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede la revocazione ha constatato l’esistenza del fatto che invece la società ricorrente assume erroneamente che sarebbe stato ignorato e, quindi, manca il presupposto di ammissibilità della revocazione”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la difesa della ricorrente ha depositato memoria nella quale ha evidenziato che l’ufficio periferico al quale è stata notificata la sentenza impugnata con ricorso per cassazione non era quello di Milano ma quello di Bergamo e che la notifica è avvenuta non il 17 ma il 19 gennaio 2001;

– che le circostanze evidenziate nella memoria non spostano i termini del problema perchè resta il fatto che il Collegio ha tenuto conto della notifica fatta all’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia; nè rileva (se non a vantaggio della tesi della tempestività del ricorso) lo spostamento in avanti di due giorni della data di notifica della sentenza della CTR (ma dagli atti risulta che la notifica è avvenuta il 17 gennaio);

– che, comunque, il ricorso per cassazione proposto dall’Avvocatura risulta consegnato tempestivamente all'”UNEP Brescia” il 14 marzo 2002, come si evince dal timbro apposto sul retro dell’ultima pagina del ricorso stesso, con numero di cronologico 003122 (vi è anche un altro timbro apposto in data 13 marzo 2002, cronologico 003171) (v.

Cass. SS.UU. 14294/2007); a parte la considerazione che già in data 15 marzo 2002 risulta effettuato un primo tentativo di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario presso il difensore della società, avv. Pernigotti, in Brescia alla Via Vittorio Emanuele II, 85, da dove il difensore si era trasferito e che la notifica risulta poi effettuata il 18 marzo successivo in Via Porcellana 15;

– che, pertanto, la discussione in Camera di consiglio non ha apportato elementi di valutazione idonei a rivedere le conclusioni della relazione;

– che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza liquidazione di spese, attesa l’inerzia della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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