Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7652 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7652 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 15678-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ESSE AUTO SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il
23/04/2007;

Data pubblicazione: 02/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Con sentenza 23.4.2007 n. 84 la Commissione tributaria della regione Sardegna
rigettava l’appello proposto dall’Ufficio di Sassari della Agenzia delle Entrate,

emesso nei confronti di ESSE Auto s.r.l. ed avente ad oggetto la maggiore IVA dovuta
per l’anno 1996 per omessa fatturazione di vendite di auto usate in esecuzione di
contratto di commissione, ed indebita detrazione d’imposta su fatture passive irregolari.
I Giudici territoriali escludevano la esistenza di un rapporto di commissione tra la
società contribuente e Superauto s.r.l. -negando pertanto l’assoggettabilità ad IVA della
cessione di veicoli usati tra le due società- e riconoscevano il diritto della società alla
detrazione ex art. 19 Dpr n. 633/72 in quanto, pur essendo descritti nelle fatture in modo
del tutto generico i servizi resi, tuttavia le stesse si riferivano “a fatti non contestati nella
loro reale esistenza” e coerentemente inquadrabli nelle attività di cui al contratto in data
14.1.1996 stipulato tra le due società.

Avverso tale sentenza di appello ha proposto rituale ricorso per cassazione la Agenzia
delle Entrate, limitatamente alla statuizione concernente il riconoscimento del diritto alla
detrazione IVA, deducendo tre motivi.
Non ha resistito la società contribuente.

Motivi della decisione

Il primo motivo con cui la Agenzia fiscale deduce il vizio di nullità processuale per
omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. ed in relazione all’art. 360co I n. 4
c.p.c., è infondato.
I
RG n. 15678/2008
ric.Ag.Entrate c/ ESSE Auto s.r.l.

Co*t.
vieri
Stefano

confermando la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di rettifica parziale

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di “omessa pronuncia”
ex art. 112 c.p.c. si concreta esclusivamente nel difetto del momento decisorio su una o
più delle domande od eccezioni ritualmente formulate dalle parti : ne segue che per
integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento
indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica “quando il giudice
non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o

parti”, non anche, invece, quando il Giudice di merito ometta di confutare
specificamente gli argomenti in fatto o in diritto svolti dalle parti nei rispettivi scritti
difensivi (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005), ovvero fondi la decisione
su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16254 del 25/09/2012) o ancora quando il giudice di merito non abbia

considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto
estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011) o abbia omesso di valutare la
richiesta di ammissione di un mezzo di prova formulata dalla parte, venendo a risolversi
tale mancato esame in un diverso vizio di legittimità (violazione di norma di diritto ex art.
360co1 n. 3 c.p.c., ovvero vizio logico della motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.) che

presuppone che il Giudice di merito abbia ritualmente pronunciato su tutta la
domanda/eccezione -se pure erroneamente- e che pertanto, deve essere censurato con
l’approriato mezzo di impugnazione.
Ne segue che la inadeguata rilevazione del contenuto dichiarativo dei documenti
prodotti in giudizio (nella specie le fatture passive utilizzate in detrazione) e la inesatta
valutazione compiuta dal Giudice di merito in ordine agli effetti giuridici della
irregolarità ed inidoneità di tali documenti a descrivere la oggettiva natura delle
prestazioni rese, con riferimento in particolare alle generche voci “prestito di personale”
e “servizi da noi effettuati per vostro conto”, non comporta il vizio di “omessa pronuncia
sulla domanda” (idest sulla pretesa fiscale) avente ad oggetto la contestazione della
indebita detrazione d’imposta, sulla quale il Giudice di merito si è, invece, espresso ritenendo sussistere il diritto ex art. 19 Dpr n. 633/72 per il solo fatto che non era messa in dubbio la
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RG n. 15678/2008
ric.Ag.Entrate c/ ESSE Auto s.r.l.

Co
st.
Stefano O eri

sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune

reale effettuazione delle prestazioni, dovendo le stesse inquadrarsi nel rapporto contrattuale tra le
due società- decidendo la causa con il rigetto del motivo di gravame dell’Ufficio

finanziario, rimanendo impregiudicati eventuali errori di fatto e di diritto in cui può
essere incorsa la CTR nella rilevazione del contenuto dei documenti o nella
interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, ma che, allora, debbono essere
fatti valere dalla parte ricorrente censurando la sentenza di appello sotto altri profili di

25/09/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del
11/05/2012).

Il secondo e terzo motivo -che possono essere esaminati congiuntamente attessa la
stretta connessione- , con i quali viene dedotto il vizio di violazione dell’art. 21 co2 Dpr
n. 633/72 (secondo motivo) ed il vizio di violazione degli artt. 8co35 della legge n.
67/1988, 2697 e 2730 c.c. (terzo motivo), in relazione all’art. 360co l n. 3 c.p.c., sono
entrambi fondati.

L’affermazione posta a fondamento della decisione della CTR, secondo cui in materia
IVA l’esercizio del diritto alla detrazione IVA presuppone esclusivamente la esistenza
della operazione fatturata e, nella specie, la constata genericità della descrizione delle
prestazioni ricevute può essere integrata dalla plausibile riferibilità delle fatture ai
rapporti contrattuali intercorsi tra la società contribuente e la società prestatrice dei
servizi, non venendo in questione, pertanto, alcun obbligo di regolarizzazione delle
eventuali lacune, irregolarità od altre carenze dei dati riportati nelle fatture emesse dal
prestatore o dal cedente, è manifestamente errata in diritto, avuto riguardo ai ai
presupposti richiesti per l’esercizio del diritto alla detrazione tanto dalla normativa
comunitaria ( l’art. 17 della Direttiva Comunità Europea del 17/05/1977 n. 388 —nel testo vigente
ratione temporis- (Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme) dispone che “1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta
deducibile diventa esigibile. 2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue
3
RG n. 15678/2008
ric.Ag.Entrate c/ ESSE Auto s.r.l.

Con
t
Stefano Oliv eri

illegittimità diversi dalla nullità processuale (cfr. Corte eass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del

operazioni soggette ad imposta,

il soggetto passivo e’ autorizzato a dedurre dall’imposta di cui e’

debitore: a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all’interno del paese per i beni che
gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto
passivo; “) quanto dalla corrispondente norma dell’ordinamento interno (l’art. 19 Dpr

n.633172 nel testo vigente “ratione temporis”, dispone al comma 1 che “Per la determinazione
dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17, o dell’eccedenza di cui al secondo

effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di
rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione”), laddove il “requisito di inerenza” della prestazione di servizio o del bene

acquistato, desumbibile da dati indicati in fattura, costituisce condizione essenziale ai
fini dell’esercizio del diritto alla detrazione. Ne segue che, qualora dalle indicazioni
contenute nella fattura (ai sensi dell’art. 21 co2 lett. b), del Dpr n. 633/72 la fattura deve
contenere la indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto della
operazione”) non emerga evidente il collegamento del bene/servizio alla attività

economica del soggetto passivo, ovvero non risultino esattamente definite le prestazioni
-nelle quantità o nei corrispettivi-, o ancora le plurime prestazioni indicate non vengano
tenute distinte in considerazione del differente regime di assoggettabilità ad IVA, il
contribuente è tenuto a fornire idonea prova di tale relazione strumentale, e della esatta
applicazione del regime fiscale proprio di ciascuna prestazione indicata in fattura, alla
stregua del consolidato principio secondo cui l’art. 19, primo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, consentendo, per le operazioni passive, cioè per i beni o servizi
importati o acquistati, al contribuente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a
titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si tratti di acquisto effettuato
nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente,
l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come
strumentalità del bene o servizio stesso, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri
in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità
-nonchè della esatta applicazione della imposta detraibile in relazione al tipo di
prestazione fatturata- a carico dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti
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RG n. 15678/2008
ric.Ag.Entrate c/ ESSE Auto s.r.l.

comma dell’art. 30, e’ ammesso in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni

requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale
dell’acquirente (cfr. da ultimo Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16853 del 05/07/2013. Giurispr.
consolidata: Corte cass. V sez. 27.7.2007 n. 16730; id. V sez. 17.2.2010 n. 3706; id. V sez.
31.1.2013 n. 2362):

ed al riguardo è opportuno rilevare come l’inesatto adempimento

degli obblighi di redazione e regolarizzazione della fattura (cfr. Corte cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2603 del 08/03/2000; id. Sez. 5, Sentenza n. 19624 del 11/09/2009: il cessionario di un

l’operazione”, dovendo supplire alle mancanze commesse dall’emittente in ordine alla
identificazione dell’atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, rimanendo
comunque estraneo a tale obbligo un eventuale sindacato su valutazioni e qualificazioni di
contenuto giuridico compiute dall’emittente) legittimi l’Amministrazione finanziaria, ove la

carenza ed imprecisione dei dati prescritti dall’art. 21 Dpr n. 633/72 risulti tale da
impedire la ricostruzione della operazione sottostante ed il criterio di liquidazione della
imposta, a procedere finanche ad accertamento con metodo induttivo rimanendo
integrato in tale ipotesi il presupposto della “grave irregolarità” che rende inattendibili le
scritture contabili della impresa (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 5748 del 10/03/2010 -in
merito ad imposte sui redditi-).

La descrizione dei servizi resi nelle fatture contestate dalla Agenzia fiscale risulta
gravemente carente, tanto in relazione al contenuto stesso della prestazione,
genericamente definita come “prestazione di servizi” senza alcuna altra indicazione,
quanto in relazione al criterio di liquidazione dell’IVA, atteso che nelle stesse fatture
risulta che accanto a dette prestazioni di servizi la società emittente la fattura aveva
fornito dietro corrispettivo anche “prestiti di personale” , talvolta specificando invece
che l’importo globalmente indicato in fattura comprendeva anche un “rimborso spese
personale”: la stessa società contribuente nel corso della verifica fiscale aveva
dichiarato, per mezzo del suo rappresentante legale, che tali fatture avevano ad oggetto
“prestazioni di servizi di contenuto più ampio” del prestito di personale, senza tuttavia
specificarne il contenuto. Correttamente, pertanto, la Agenzia fiscale, rilevando la
genericità delle fatture -quanto alle ipotizzate ma indimostrate “ulteriori” prestazione di servizi-,
5
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Ste

. est.
tvieri

bene od il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a “regolarizzare

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/1986
N. 5
N • 131 TA,I3. ALL. B. •

contesta la detraibilità dell’IVA in relazione all’unica IiM
presERIA
tazio7erivamente
individuata in tali documenti (prestazione di mano d’opera), avuto riguardo alla
disposizione dell’art. 8 comma 35 della legge 11.3.1988 n. 67 (recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 1988 ”) che pone

fuori dal campo di applicazione dell’IVA “i prestiti o i distacchi di personale a fronte

In conclusione il ricorso deve essere accolto (secondo e terzo motivo; infondato il
primo), la sentenza impugnata cassata in parte qua, e la causa va rinviata alla
Commissione tributaria della regione Sardegna, in diversa composizione, affinchè -in
conformità alla interpretazione delle indicate norme tributarie fornite da questa Corteproceda all’esame di ciascuna fattura verificando la completezza dei dati descritti e
valutando la eventuale inerenza della prestazione alla attività d’impresa della società
contribuente, liquidando all’esito anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :

(4,2,
– accoglie il ricorso( cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione

tributaria della regione Sardegna, in diversa composizione, affinché -attenendosi ai
principi di diritto enunciati da questa Corte ed indicati in motivazione- proceda
all’esame di ciascuna fattura verificando la completezza dei dati descritti e valutando la
eventuale inerenza della prestazione alla attività d’impresa della società contribuente,
liquidando all’esito anche le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 27.1.2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

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