Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7651 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GIUSEPPE E FRATELLO REDAELLI SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI

ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOVERA

MATTEO UGO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO 9/6/09, depositata il 30/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione di istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per gli anni 1997 e 1998.

La CTR ha accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che non si sia verificata alcuna decadenza o prescrizione, sia in considerazione degli atti interruttivi posti in essere, sia in forza della L. n. 448 del 1998.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe per vizi di motivazione (in quanto la CTR non avrebbe indicato gli atti interruttivi della prescrizione) e per violazione di legge (in quanto la L. n. 448 del 1998, art. 11 non avrebbe avuto la funzione di riconoscere il diritto al rimborso, ma soltanto quella di stabilire i presupposti per ottenere il rimborso stesso, in base alla legislazione vigente).

E’ pacifico in punto di fatto che con istanza del 10 aprile 1990 è stato chiesto il rimborso delle somme versate il 24 giugno 1987 ed il 29 giugno 1988, quindi tempestivamente, nel triennio, ai sensi del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13. In punto di diritto, la L. n. 448 del 1998, art. 1, comma 2 (entrata in vigore prima che maturasse la prescrizione decennale rispetto al termine decorrente dalla presentazione dell’istanza di rimborso), ha riconosciuto il diritto al rimborso, nei limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo art. 11, sempre che i contribuente avesse presentato tempestivamente, come è accaduto nella specie, la relativa istanza.

Ne deriva che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la società contribuente ha diritto al rimborso, in forza del citato L. n. 448 del 1998, art. 11 che ha riconosciuto il diritto al rimborso stesso avendo soddisfatto la condizione della presentazione della relativa istanza richiesta dalla stessa legge.

Non rileva quindi il fatto che la CTR non abbia indicato altri atti interruttivi.

Conseguentemente, il ricorso è manifestamente infondato”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 380 c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente a favore della società resistente, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro milleduecento/00, di cui Euro mille/00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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