Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7651 del 02/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 02/04/2020), n.7651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29397-2014 proposto da:

S.V., RTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELICE BRUSATORI,

giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2122/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO cha ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La RTI s.r.l. in liquidazione e S.V. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2122/14, depositata in data 17.4.2014, con la quale la CTR della Lombardi in parziale riforma della decisione della CTP di Varese aveva ulteriormente ridotto il valore del terreno oggetto di compravendita da Euro 10 al mq come determinato dalla CTP in sede di decisione sull’impugnativa dell’avviso di liquidazione di rettifica del valore da essi ricorrenti proposta – ad Euro 5,50 al mq..

L’AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la RTI s.r.l. e S.V. deducono violazione sia della normativa in tema di onere della prova stante “l’abnormità, nonchè l’errato uso e la distorta interpretazione” operata con riferimento alla normativa codicistica appena richiamata e alle specifiche Disp. del D.P.R. n. 131 del 1986, (artt. 43 e 51), sia omessa valutazione di un punto essenziale dedotto. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, omessa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, (comma 1, punto A), e art. 51.

Il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Va premesso che entrambi i motivi, strutturalmente connessi, consentono una trattazione unitaria pur nella molteplicità degli aspetti che li caratterizzano.

In primo luogo i ricorrenti censurano l’operato dei giudici del merito laddove hanno ritenuto un semplice errore riconducibile ad un lapsus calami e non uno specifico motivo di annullamento dell’atto di rettifica la dicitura in esso contenuta: “mq. 2.670 x 20 = Euro 53.400” perchè priva di qualsivoglia valore “in quanto moltiplicare dei mq. per un numero (20) non può dare come risultato Euro (Euro)”. Orbene, la Corte è dell’avviso che sul punto vada senz’altro condiviso quanto argomentato nella sentenza impugnata circa l’inconsistenza della eccezione risultando all’evidenza che la cifra “20” va riferita agli Euro a metri quadrati in quanto questi, moltiplicati per la superficie dell’area (mq. 2.670), consentono, per l’appunto, di pervenire al valore accertato.

Hanno, poi, lamentato i ricorrenti come la CTR, contravvenendo ad un preciso onere probatorio, si sia attenuta ad elementi presuntivi e deduttivi nell’attribuzione dei valori di rettifica malgrado l’esistenza agli atti della documentazione prodotta (atto notarile di acquisto del (OMISSIS) e atti di vendita RTI s.r.l. del (OMISSIS) e certificazione Urbanistica del Comune di (OMISSIS) che inquadrava le aree oggetto di vendita in “zona agricola parco naturale”). Tale operato comporterebbe la illegittimità di entrambe le decisioni di merito avendo i Giudici omesso di svolgere qualsiasi valutazione riferibile agli elementi probatori forniti da essi ricorrenti con particolare riferimento alle ragioni per cui gli elementi stessi non sono stati ritenuti tali da superare le presunzioni poste a base dell’accertamento. In proposito è stato fatto richiamo all’orientamento giurisprudenziale della Corte che, in molteplici pronunzie, ha costantemente affermato che a fronte del potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti ed ipotesi deduttive e presuntive il contribuente, trattandosi di presunzioni relative, è ammesso a fornire prova contraria per cui i giudice tributario è tenuto in ogni caso a valutare l’esistenza di reali elementi e concrete situazioni d fatto nonchè anche la gravità, precisione e concordanza degli elementi addotti dall’Amministrazione e verificarli alla luce degli elementi documentali prodotti dal contribuente onde verificare la loro idoneità a superare la presunzione (Cass. 4904/2013).

Anche tale censura si rivela infondata ove si consideri che i giudici del merito, lungi dal fare riferimento a criteri presuntivi, hanno operato, in esito all’esame degli atti e dei documenti di causa desumibili anche dalla documentazione versata dai ricorrenti, una rideterminazione del valore dell’area sulla base di valutazioni di merito adeguatamente motivate anche con riferimento alla ritenuta assenza di ragioni tali da far ritenere che il bene in questione potesse considerarsi di pregio minore rispetto a quelli medi della zona, non potendo ciò desumersi dalla distanza dalle strade e dall’assenza di infrastrutture caratterizzanti, nella media, i terreni agricoli. In ogni caso, come già accennato, si è trattato di rideterminazione di valori operata sulla base di valutazioni di merito che, in quanto, come nel caso in esame, adeguatamente motivate, devono considerarsi sottratta al sindacato di legittimità.

Quanto poi al rilievo dell’art. 360 c.p.c., ex n. 4, non risulta compiutamente specificato dai ricorrenti quale sia stato il punto essenziale non adeguatamente esaminato rispetto al quale la motivazione possa considerarsi mancante o carente.

La reiezione del ricorso comporta la conferma della sentenza oggetto dell’impugnativa e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, per i cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

PQM

La Corte:

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020

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