Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7650 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4198/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 681/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2006 r.g.n. 627/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Modena, ha accolto la domanda proposta da B.A. contro l’Inps, diretta all’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con applicazione, per il calcolo della retribuzione pensionabile, per i periodi anteriori al 1 maggio 1968 sia della tabella C di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, (o della tabella che l’aveva sostituita), sia della rivalutazione L. n. 297 del 1982, ex art. 3, con applicazione a tal fine dei coefficienti relativi agli anni solari di maturazione della retribuzione.

L’Inps ricorre per cassazione denunciando violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 6, e allegata tab. C e della L. n. 297 del 1982, art. 3.

L’intimata non si è costituita.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 31 gennaio 2006 n. 2041, a componimento del contrasto che si era manifestato sulla questione nell’ambito della Sezione lavoro, hanno enunciato il principio secondo cui: “La tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la L. 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell’applicazione, ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 11, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello di percezione della retribuzione”.

La sentenza impugnata si è attenuta al diverso criterio della rivalutazione delle retribuzioni identificate mediante le tabelle C ed E in base agli indici ISTAT dell’anno di corresponsione.

Il ricorso deve quindi ritenersi manifestamente fondato. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al già riportato principio e provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al causa alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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