Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7650 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VALSAVARANCHE 2, presso lo studio dell’avvocato CALVOSA

SILVIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

CIVITELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 16364/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 5/06/09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La sig.ra G.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate e chiede la revocazione della sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., n. 3, (rinvenimento, dopo la sentenza, di documenti decisivi che non era stato possibile produrre in giudizio).

Il ricorso e’ inammissibile.

L’art. 398 c.p.c., comma 2, (cui rinvia l’art. 391 ter c.p.c., comma 1) dispone che il ricorso deve indicare tra l’altro, a pena di inammissibilita’, le prove del giorno della scoperta o del recupero dei documenti in base ai quali viene richiesta la revocazione. Di tutto cio’ non v’e’ traccia nell’odierno ricorso, peraltro assolutamente generico anche in relazione al tipo ed al contenuto dei documenti che dovrebbero supportale il giudizio revocatorio. La ricorrente si limita ad affermare che il merito della decisione di questa Corte sarebbe smentito da una non meglio specificata documentazione, di cui non si dice altro, tanto che non e’ assolutamente possibile nemmeno valutare la decisivita’ della documentazione stessa in relazione alla controversia gia’ decisa.

In definitiva, non si sa di quali documenti si tratti, non si sa come e quando sarebbero stati recuperati e se effettivamente la indisponibilita’ degli stessi non fosse imputabile alla ricorrente“;

Considerato – che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che l’Agenzia delle Entrate resiste con ricorso notificato tardivamente il 3 marzo 2011;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza aggravio di spese, attesa la inammissibilita’ (per intempestivita’) anche del controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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