Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 765 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, (ud. 27/10/2017, dep.15/01/2018),  n. 765

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 18 giugno 2015, ha rigettato i gravami di G.C.A. e V.A. avverso l’impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori, R.P. (nato nel (OMISSIS)) e A. (nato nel (OMISSIS)).

Hanno proposto ricorso per cassazione la G. e, successivamente, V.A., cui si sono opposti V.R.P. e V.A., rappresentati e difesi dalla curatrice speciale, avv. Gr.Ro.. I ricorrenti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 2 e 8 per avere omesso di considerare che l’adozione costituisce una extrema ratio cui non è possibile accedere quando la situazione di mancanza di assistenza sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio, come appunto nella specie, per le difficoltà economiche in cui versavano entrambi; inoltre, i giudici di merito non avevano valutato il forte legame affettivo con i figli e l’inadeguatezza dell’intervento di supporto dei servizi sociali, nè avevano considerato che la G. si era fattivamente adoperata per migliorare il suo stile di vita e che il V., seppur disoccupato, stava cercando di trovare un’occupazione anche instabile.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alle risultanze istruttorie riguardanti la prova del loro legame affettivo con i figli.

Entrambi i ricorsi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte di merito ha rilevato che entrambi i genitori si erano dimostrati irreversibilmente incapaci, sia dal punto di vista affettivo che dell’assistenza materiale, di svolgere le funzioni genitoriali, non concretamente recuperabili in tempi compatibili con le esigenze dei figli, all’esito di una prolungata osservazione da parte dei servizi sociali, anche nel lungo periodo di permanenza della G. presso una casa famiglia, da cui era emerso che essi non erano in grado di provvedere a se stessi e di assicurare ai figli nemmeno un’adeguata abitazione e che tutti i progetti di recupero apprestati erano falliti; che la G. aveva anche altri due figli, nati da una precedente unione e dati in affidamento, ed era affetta da disturbi psichici e da deficit cognitivo, con una invalidità permanente del 67%; il V. viveva in condizioni di degrado assoluto sia igienico che strutturale e si era detto d’accordo su una possibile adozione dei figli.

Le critiche dei ricorrenti, strumentalmente rubricate come inerenti a violazioni di legge, sono volte a indurre questa Corte a un nuovo accertamento di fatto mediante una diversa ricostruzione della vicenda in esame, in contrapposizione a quella plausibilmente operata dai giudici di merito.

I ricorsi sono inammissibili anche nelle parti in cui prospettano vizi motivazionali, supponendo come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza che invece sussiste soltanto nel caso – non ricorrente nella fattispecie – di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014), in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012.

Le spese sono compensate, in considerazione della dimensione umana della vicenda portata all’attenzione di questa Corte.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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