Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 765 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 23/06/2010, dep. 14/01/2011), n.765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

O.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 103/07/03, depositata in data 21.1.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

23 settembre 2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

del Ministero e per l’accoglimento del primo motivo del ricorso del

l’Agenzia.

Fatto

1 – O.G. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio II.DD. di Rogliano aveva rettificato il reddito, per l’anno 1992, derivante dall’esercizio di impresa edile, da L. 17.150.000 a L. 95.584.000.

1.1 – La Commissione tributaria di primo grado, in parziale accoglimento de ricorso, riteneva fondato l’accertamento limitatamente a deduzioni ritenute indebite a ad interessi passivi, per complessive L. 32.063.000, in quanto non adeguatamente documentati.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio.

1.2 Hanno proposto ricorso, deducendo unico e complesso motivo, per la cassazione di detta decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

2 – Il motivo di ricorso, con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assoluta carenza di motivazione, è fondato, e deve essere accolto.

Invero la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la decisione meglio indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dall’Ufficio, senza neppure richiamare, in narrativa, le argomentazioni della decisione di primo grado e le specifiche censure contenute nell’atto di appello – opportunamente ribadite, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso – ha affermato, senza aggiungere altra considerazione significativa, “come l’impugnata sentenza abbia analiticamente considerato tutti i recuperi a tassazione effettuati dall’Ufficio impositore e (sic) tutte le considerazioni operate dal primo giudice sono pienamente condivisibili”.

2.1 – Appare del tutto evidente come non siano in alcun modo esplicitate le ragioni in base alle quali l’appello viene rigettato.

Invero non può non rilevarsi la natura apodittica, che si risolve in totale carenza di motivazione, della mera affermazione, priva di qualsiasi argomentazione, della condivisibilità della decisione impugnata, senza che siano vagliate le censure mosse con l’atto di impugnazione e che siano esplicitate le ragioni in base alle quali le motivazioni della decisione di primo grado, alle quali non è dedicato alcun accenno, vengono condivise.

2.2 – Risulta pertanto integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente, per l’appunto, quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.p., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).

2.3 – La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, che, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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