Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7649 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13439-2013 proposto da:

SIZI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO BRIGNOLO

GORLA, MATTEO MORONI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE

DELLE ENTRATE DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2012 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità (in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica operata dalla Guardia di Finanza e sulla base del consequenziale processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano – emetteva nei confronti della SIZI s.r.l., ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e art. 41 bis, avviso di accertamento con il quale venivano rettificati i redditi dichiarati ai fini IRES, IVA ed IRAP per gli anni di imposta 2004 e 2005, in relazione ad omesse fatturazioni di ricavi derivanti dalla compravendita di immobili, sulla base delle differenze esistenti tra i valori riportati negli atti di compravendita e gli importi dei mutui contratti dalle parti acquirenti.

Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il suddetto avviso di accertamento veniva rigettato dalla C.T.P. di Milano.

La C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 25 ottobre 2012, confermava la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia, la SIZI s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Il ricorrente non ha ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 a pena di improcedibilità, di depositare nella cancelleria della Corte insieme al ricorso copia autentica della sentenza impugnata, entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto.

Il ricorrente si è invece limitato a depositare – come verificato da un attento riscontro nel fascicolo e come del resto risulta dalla nota di deposito e di iscrizione a ruolo – copia non autentica del provvedimento impugnato.

3. Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30.1.2013 ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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