Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7649 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato GENTILE

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO ANDREA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TELESE TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2 008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 14.7.08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

COSTANTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. S.P. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Telese (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione lei relativo all’anno 2001, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente.

2. Il due motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione di legge) sono inammissibili per inidonea formulazione dei relativi quesiti di diritto, posto che da essi non emerge l’indicazione della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato e del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, essendo peraltro i suddetti quesiti generici e in ogni caso privi di qualunque indicazione sulla controversia e sulla rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione della fattispecie in esame, cosi’ da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendo desumersi il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, se non a costo di vanificare la disposizione normativa (v. tra numerose altre S.U. n. 6420 del 2008).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In assenza di attivita’ difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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