Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7649 del 02/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 02/04/2020), n.7649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17568-2014 proposto da:

CFI PROGETTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo

studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI UFFICIO

DI NAPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.F.I. PROGETTI s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 90/49/14, depositata in data 9.1.2014, con la quale la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di Napoli di accoglimento del suo ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di un complesso immobiliare acquistato nel 2008, aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’AGENZIA delle ENTRATE avverso la sentenza di primo grado.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la C.F.I. PROGETTI s.r.l. deduce violazione da parte della CTR del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere basato la propria decisione di accoglimento dell’appello sui documenti depositati dall’Ufficio per la prima volta in sede di appello;

Entrambi i motivi, stante la loro connessine, consentono una trattazione unitaria.

Va premesso che l’Ufficio resistente, a giustifica della produzione documentale effettuata in grado di appello di appello di atti di compravendita riferiti all’acquisto di immobili similari nella zona, ha fatto riferimento al principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima dimodochè non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all’evidenza la violazione delle disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, (commi 2 e 2 bis), secondo cui l’avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, “….deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.

Orbene una volta riconosciuto che l’Ufficio – come attestato dai giudici di prime cure – in sede di emissione dell’avviso di rettifica in questione era venuto meno all’obbligo imposto dal cit. art. 52, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l’allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perchè non richiamati e allegati all’avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado.

Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020

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