Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7649 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7649 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17449-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
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GRUPPO ARGENTA CAFEBON SPA;
– intimato –

Nonché da:
GRUPPO ARGENTA CAFEBON SPA in persona del Presidente
del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 02/04/2014

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o’

GERMANICO 197,

presso

lo studio dell’avvocato

MEZZETTI MAURO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BENEDINI ALESSANDRA giusta
delega a margine;
– controricorrente a ricorso incidentale contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 31/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato BENEDINI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità o
assorbimento ricorso incidentale condizionato.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 26.2.04, la società Coffee Break
s.p.a. (ora Gruppo Argenta s.p.a.) chiedeva il rimborso
del credito IVA maturato per l’anno di imposta 1998, riportato nella dichiarazione IVA annuale 1999, presentata
per l’anno di imposta precedente.
2. Nei confronti del provvedimento di diniego, emesso
so, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Como,
che lo accoglieva.
3. L’appello proposto dall’Ufficio veniva, altresì, rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 2/2/08,
depositata il 31.1.08 e notificata il 30.4.08, con la
quale il giudice di seconda istanza – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, che il diritto
al rimborso del credito IVA per l’anno in questione, non
si fosse estinto, essendo stato esposto nella relativa
dichiarazione annuale, sebbene non fosse stato presentato
il relativo modello VR.
4. Per la cassazione della sentenza n. 2/2/08 ha proposto
ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi. Il
contribuente ha replicato con controricorso, contenente,
altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due
motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale deve rilevarsi l’infondatezza
dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate, per non essere stato allegata, trattandosi di un Ufficio periferico, ma soltanto richiamata in calce all’atto di appello, l’autorizzazione a
proporre il gravame, ai sensi dell’art. 52, co. 2 d.lgs.
n. 546/92,.
1.1. Va osservato, infatti, al riguardo che la disposizione dell’art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 546/92, secondo
la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal re-

dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimbor-

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sponsabile del servizio del contenzioso della competente
direzione generale delle entrate e dal responsabile del
servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di
applicazione una volta divenuta operativa – in forza del
D.M. 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dall’art. 57
del d.lgs. n. 300/99, che ha istituito le agenzie fiscane della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle
finanze, e sono stati ad esse trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia.
1.2. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed
organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52,
co. 2, del d.lgs. n. 546/92, pertanto, da tale norma non
possono più farsi discendere condizionamenti al diritto
delle Agenzie (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) di
appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (Cass.S.U. 604/05; Cass.
10943/07; Cass. 16430/11).
1.3. Ne consegue, pertanto, che – nel caso di specie dalla mancata allegazione all’atto di appello dell’ autorizzazione prevista dalla disposizione succitata, contrariamente all’assunto della resistente, non può trarsi
conseguenza alcuna, in termini di inammissibilità della
proposizione del gravame da parte dell’Ufficio finanziario.
2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con i tre
motivi di ricorso principale – che, per la loro intima
connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 30 e 38 bis d.P.R. 633/72, 21, co. 2 d.lgs.
546/92 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere il contribuente non decaduto dal diritto al rimborso in questione, per decorso del termine biennale di cui all’art.

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li. A tali agenzie è stata, difatti, demandata la gestio-

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21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 1998, dichiarato nell’anno 1999, non avesse formato oggetto di apposita
istanza di restituzione nel biennio successivo a detta
dichiarazione, accompagnata dal modello VR indispensabile
– a parere dell’ Amministrazione ricorrente – ai fini di
ottenere il rimborso del credito di imposta. La società
Gruppo Argenta s.p.a. (già Coffee Break s.p.a.) avrebbe,
successiva e tardiva istanza, depositata in data 26.2.04,
ovverosia ben oltre il termine biennale di decadenza
suindicato.
2.2. Per il che, il contribuente – a parere dell’Ufficio
ricorrente – non avrebbe potuto beneficiare, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, del termine decennale
di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., dovendo
considerarsi il diritto al rimborso in questione già
estinto, alla data di presentazione della formale richiesta di rimborso, per intervenuta decadenza ex art. 21
d.lgs. 546/92.
3. Ai suesposti motivi di ricorso principale ha, quindi,
replicato con controricorso la Gruppo Argenta s.p.a., denunciando, altresì, con un unico motivo di ricorso incidentale – peraltro condizionato all’accoglimento del gravame principale – la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, co. l 1. 212/00 e 1 del d.P.R. 443/97.
3.1. Deduce la contribuente che – anche a volere, in via
di mera ipotesi, riconoscere l’intervenuta decadenza della medesima dal diritto al rimborso, per decorso del termine biennale ex art. 21 d.lgs. 546/92, dovrebbe, comunque, esserle riconosciuto, quanto meno, il diritto a compensare, nel termine decennale di prescrizione, il credito IVA emerso dalla dichiarazione suindicata con i debiti
per la stessa imposta risultanti dalle liquidazioni annuali relative agli anni successivi.
4. Premesso quanto precede, rileva la Corte che le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate all’impugnata sentenza, con il ricorso principale, sono del tutto infondate.

difatti, provveduto a tale formale richiesta soltanto con

4.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la
Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
stema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto
per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12; 7684/12;
20039/11).
4.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del
credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che – come dianzi detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto
alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. 1, del d.P.R. n.
633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una
volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello “VR” non
può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n.

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dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del si-

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546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
4.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
nuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
4.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per
l’anno 1998 – come dichiarato in ricorso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, e come risulta dall’impugnata sentenza- era stato esposto dalla contribuente nell’apposito
quadro della dichiarazione presentata nell’anno 1999,
esposizione equivalente – come dianzi detto – ad una domanda di rimborso o di restituzione del credito di imposta; di guisa che il termine decadenziale di due anni ex
art. 21 d.lgs. 546/92 risulta, in concreto, rispettato.
Di conseguenza, essendo stata la successiva formale
istanza di rimborso proposta – com’è incontroverso nel
giudizio – in data 26.2.04, per un credito dell’anno
1998, il diritto in parola non può ritenersi neppure
estinto per intervenuta prescrizione.
5. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate non può che essere rigettato, restandone
assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto
dalla contribuente.

credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione an-

(

l’ENTE DA REGISTRAZIONE
– 6 –

AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERIA TRIBUTAMI

6. L’Amministrazione ricorrente va condannata alle spese
del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale;
condanna l’Amministrazione ricorrente alle spese del pre7.500,00, oltre ad

200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27.1.2014.

sente giudizio, che liquida in

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