Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7647 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27205-2013 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

BETTOLO 36, presso lo studio dell’avvocato SANTINA D’ERAMO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile del contenzioso

esattoriale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ERAMO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

P.P. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 258/14/13 del 10 aprile 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio – in riforma della prima decisione, di accoglimento parziale del suo ricorso – ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita a suo carico da Equitalia Sud spa, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, sulla base, tra le altre, di due cartelle per crediti tributari 1998 (cartella n. (OMISSIS)) e 1999 (n. (OMISSIS)).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria anche per la cartella n. (OMISSIS), dal momento che lo sgravio di tale cartella, ravvisato dal primo giudice, doveva in realtà ritenersi limitato al solo ruolo (pure contenuto nella stessa cartella) dell’anno 2000, non anche a quello dell’anno 1999; con la conseguenza che anche l’importo di iscrizione ipotecaria relativo alla cartella n. (OMISSIS) (Euro 79.472,96) doveva ritenersi dovuto, perchè appunto relativo al 1999, ed estraneo allo sgravio.

Resiste con controricorso Equitalia Sud.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso il P. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Ciò per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che sull’ effettivo sgravio dell’intera cartella n. (OMISSIS) era intervenuto giudicato esterno in forza della sentenza CTP 31/16/2009, confermata da CTR 17/37/2011 del 14.2.11, non impugnata. Sentenza emessa a seguito dell’opposizione da lui proposta contro il preavviso di fermo amministrativo notificatogli, sulla base della stessa cartella, da Equitalia Sud. Inoltre, non aveva la commissione tributaria regionale considerato un ulteriore giudicato esterno (sent. n. 213/30/2007) che, avendo annullato l’avviso di accertamento relativo al 2000, attestava l’illegittimità anche dell’avviso di accertamento relativo all’anno ‘99 (a lui mai notificato), in quanto basato sui medesimi presupposti,con conseguente caducazione anche della cartella relativa al 1999, su di esso basata.

p. 2.1 Il motivo è inammissibile.

Va in primo luogo rilevato che con esso si lamenta la mancata osservanza, da parte della commissione tributaria regionale, di un giudicato esterno asseritamente rinveniente, su diversi aspetti, dalle sent. nn. 31/16/2009 e 213/30/2007 (senza peraltro che, per quanto concerne la prima delle due sentenze invocate, risulti agli atti di causa la formale attestazione di effettivo passaggio in giudicato); tali affermati giudicati esterni (il primo, peraltro, ad effetto meramente cautelare) avrebbero influenza sull’estensione del provvedimento di sgravio relativo alla cartella n. (OMISSIS) per il ‘99, e sulla legittimità dell’avviso di accertamento ad essa prodromico. In questi termini, la censura andava però proposta non già come carenza motivazionale, ma come violazione o falsa applicazione di norme giuridiche (ex art. 360 c.p.c., comma 5, n. 3). Ciò in considerazione del fatto che il giudicato esterno, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti della fattispecie, è ad essi assimilabile; essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione e delimitazione non si esaurisce in un giudizio di merito. Ne deriva che la sua asserita violazione, o falsa applicazione, non attiene ad una carenza motivazionale sul fatto, ma proprio alla infrazione della disciplina giuridica al quale il rapporto deve ritenersi obbligatoriamente conformato.

In secondo luogo, la censura risente ancora – risultandone inficiata – della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, previgente alle modificazioni apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. In base a quest’ultima disciplina la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, bensì nei ben più ristretti limiti dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre).

Nel caso di specie non è stata evidenziata, nè appare obiettivamente riscontrabile, nessuna delle lacune ritenute rilevanti dall’indirizzo interpretativo appena riportato. Segnatamente, va escluso che la commissione tributaria regionale sia incorsa in “omesso esame” del (duplice) giudicato esterno, posto che essa: – ha chiaramente specificato che l’oggetto del giudizio verteva proprio sui limiti di estensione dello sgravio relativo alla cartella per il 1999, nell’alternativa tra la portata soltanto parziale (tesi sostenuta dalla appellante Equitalia con richiamo ad un determinato giudicato esterno), ovvero totale, di tale sgravio (tesi sostenuta dal P., nelle sue controdeduzioni in appello, con richiamo ad altri giudicati esterni); – ha risolto tale problema ritenendo che la fattispecie fosse in concreto disciplinata dal giudicato (n. 334/30/09) evocato da Equitalia, attestante il fatto che lo sgravio riguardasse proprio e soltanto l’anno 2000, con conseguente permanente debenza del debito d’imposta (risultante dalla cartella n.(OMISSIS)) relativo all’anno 1999, mai sgravato.

E’ dunque evidente che non di omesso esame si tratti ma, all’esatto contrario, di specifica considerazione dell’oggetto del contendere, e di univoca indicazione dei presupposti ritenuti legittimanti la decisione infine adottata: “l’appello di Equitalia è fondato perchè risulta dagli atti che l’ufficio aveva sgravato la cartella in questione del solo importo riferito all’anno di imposta 2000, mantenendo inalterato l’aggravio per l’anno d’imposta 1999, in conformità alla sentenza n. 334/30/09 di declaratoria della parziale cessazione del contendere in ordine all’anno 2000, di rigetto per l’anno 1999. Considerato che la cartella per cui è stata chiesta l’iscrizione ipotecaria si riferisce al periodo di imposta 1999, si deve concludere per la legittimità di tale iscrizione” (sent. pag. 3).

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso il P. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Ciò – tra il resto – per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la mancata notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 1999 (acc. n. (OMISSIS)), in quanto attestata da relata di notifica fatta oggetto di alterazioni materiali e falso ideologico da parte dell’agente notificatore; così come da lui dedotto in altro giudizio definito con sentenza reiettiva CTR Lazio n. 9/28/12, fatta da lui oggetto di ricorso per cassazione pendente (ric. n. 1625/10). Ciò travolgeva anche la conseguente cartella posta a base dell’iscrizione ipotecaria qui opposta.

p. 2.2 Si tratta, anche in tal caso, di motivo di ricorso non rispondente al modello legale di ammissibilità.

In primo luogo, si devono riproporre in questa sede le stesse considerazioni poc’anzi svolte sulla necessità che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, venga dal ricorrente focalizzato non già sull’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; ma sull’ omesso esame, come sopra inteso.

In secondo luogo, il motivo cumula in sè – con sovrabbondanti digressioni teoriche sulla normativa delle notificazioni, ovvero sulla distinzione tra falso materiale e falso ideologico – una congerie di lagnanze. Non tutte pertinenti, nè con chiarezza correlabili, alla concreta vicenda processuale; e nemmeno riferite in maniera specifica ed autosufficiente alla ratio decidendi censurata. Ciò vale, in particolare, per la non lineare sovrapposizione di eterogenei aspetti di lagnanza, latu sensu omologabili solo nell’ambito di una contestazione generale ed “a tutto campo” della legittimità della pretesa impositiva, quali: – la mancata notificazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) cit. (là dove si controverte nel presente giudizio unicamente di regolarità dell’iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento prodromica, non già di vizi dell’accertamento, altrove dedotti); – (ric. pagg. 23-25) “l’ipotesi delittuosa di falso ideologico in atto pubblico” asseritamente commesso, con l’alterazione della relata di notifica, dall’agente notificatore ai danni del ricorrente, e già fatta oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, “oltre che di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. (ove la CTR di Roma, sez. 14, ha ritenuto di dover respingere il ricorso per non ben precisati motivazioni)” (aspetti qui non delibabili, e comunque demandati ad altri giudizi, in parte già decisi); – la “decadenza” dell’amministrazione finanziaria (anch’essa riferita alla fase di accertamento e non di riscossione; nè meglio precisata nei modi e termini della sua rituale deduzione nel presente giudizio); – la estendibilità all’anno 1999 del giudicato di non debenza pronunciato per l’anno d’imposta 2000 (aspetto preso espressamente in considerazione nella sentenza qui impugnata, ma disatteso sulla base di un giudicato contrario ritenuto ostativo; nè risultano illustrati gli specifici profili che, nell’ambito della coincidenza, continuità e durevolezza nel tempo dei presupposti impositivi, deporrebbero per l’estensione tout court al periodo di imposta 1999 di quanto stabilito per il periodo di imposta 2000).

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso il P. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2909 c.c., con riguardo alla mancata considerazione, da parte della CTR, del suddetto giudicato su sentenza 31/16/2009.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame “dell’applicazione della norma di cui all’art. 2909 c.c., con conseguente omessa decisione sull’argomento oggetto di discussione tra le parti”; e ciò sempre con riguardo all’omessa considerazione del giudicato sulla sentenza n. 31/16/2009.

Questi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità delle questioni in essi dedotte.

Si tratta, in realtà, di mere riedizioni della prima doglianza (con l’ulteriore richiamo ad un’ipotesi di “omessa decisione” che avrebbe dovuto, se mai, essere dedotta come omessa pronuncia astrattamente rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per le quali vale quanto sopra osservato. Segnatamente, in ordine alla insussistenza di omesso esame; alla insindacabilità della valutazione del giudice di merito in ordine al perimetro applicativo dei plurimi giudicati intercorsi tra le parti; alla ritenuta efficacia solo parziale dello sgravio.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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