Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7646 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24859-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C/O ASSONIME PIAZZA

VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 226/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Equitalia Sud spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 226/2/12 del 6 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita il 1 ottobre 2008, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, a carico di C.R. su cartelle di pagamento per ILOR 1985 – 1992.

Ha ritenuto la commissione tributaria regionale, in particolare, che l’amministrazione finanziaria fosse nella specie incorsa in decadenza dalla riscossione, non avendo notificato le cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento, così come disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), nella formulazione risultante dal D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dalla C.. L’agenzia delle entrate, pure intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la C. non aveva impugnato la ratio decidendi con la quale la commissione tributaria provinciale, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione del credito, aveva dichiarato comunque inammissibile il suo ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria; con conseguente passaggio in giudicato di tale statuizione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accolto – incorrendo in vizio di ultrapetizione l’appello della C., ritenendo decaduta l’amministrazione finanziaria dalla riscossione; nonostante che la contribuente avesse dedotto, tanto in primo quanto in secondo grado, non già la decadenza dalla riscossione, bensì la prescrizione del credito.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. Per avere la commissione tributaria regionale accolto l’appello su un aspetto – l’intervenuta decadenza dalla riscossione – che la commissione di primo grado aveva disatteso (rilevando la mancata impugnazione degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria, e respingendo l’eccezione di prescrizione), e che la C. non aveva riproposto in appello; nè tale aspetto poteva essere rilevato d’ufficio dal giudice.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Per avere la commissione tributaria regionale accolto l’appello della C. nonostante che quest’ultima non avesse mai provato, e nemmeno allegato, di aver impugnato le cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria che, pure, tanto il primo quanto il secondo giudice avevano ritenuto regolarmente notificate (come da notificazioni 8 marzo 2005, a mani della contribuente, in atti).

Con il quinto motivo si riproduce la censura che precede, sotto il profilo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – della insufficiente motivazione; per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni che consentivano di estendere all’iscrizione ipotecaria l’asserita decadenza concernente le cartelle di pagamento, nonostante la mancata impugnazione di queste ultime.

p. 2. I motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria perchè tutti incentrati, sebbene sotto diversi angoli visuali, sulla incontestabilità dell’iscrizione ipotecaria in quanto basata su cartelle non impugnate – sono fondati nei termini che seguono.

Va premesso che entrambi i giudici di merito hanno appurato e riferito che l’iscrizione ipotecaria era stata “regolarmente preceduta dalla notifica di due cartelle di pagamento non contestate dalla ricorrente” (così la CTP); e che il credito erariale traeva origine da accertamenti “azionati con cartelle esattoriali notificate in data 8 marzo 2005” (così la CTR).

Su tale presupposto, il giudice di appello avrebbe dovuto confermare – e non riformare – la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso introduttivo della C., proprio perchè “la ricorrente ha omesso di impugnare gli atti pregressi violando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19” (così la CTP).

Va dunque riscontrata l’effettiva violazione, da parte del secondo giudice, della regola fissata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., (specificamente dedotta nel quarto e quinto motivo di ricorso per cassazione), secondo cui “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

Nel caso di specie – a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria era sì consentita (lett. e bis, art. 19 cit.), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria consequenziale, solo qualora le cartelle stesse non le fossero state regolarmente notificate; il che, come detto, non era.

Tra i vizi propri dell’iscrizione ipotecaria, gli unici qui deducibili, non rientrava però (venendo, con ciò, all’oggetto specifico del secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione) l’affermata decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla riscossione per effetto della tardiva notificazione delle cartelle.

Questo profilo – disatteso in primo grado – non solo non era stato riproposto dalla contribuente in secondo grado (essendosi la stessa limitata ad eccepire, in sede di gravame, la “prescrizione” ultradecennale del credito per assenza di idonei atti interruttivi, e non la “decadenzà dal potere di riscossione), ma non sarebbe stato nemmeno legittimamente deducibile; proprio perchè ormai superato (come già osservato dalla CTP) dalla definitività delle cartelle, ancorchè – in ipotesi – notificate oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 cit..

Va d’altra parte rilevato che era alla commissione tributaria regionale precluso di rilevare d’ufficio l’asserita decadenza; posto che – operando quest’ultima in materia impositiva e, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti – tale rilievo d’ufficio poteva sì avvenire in ogni stato e grado del giudizio, ma non a favore del contribuente.

Andava dunque fatta qui applicazione del principio di diritto secondo cui – in base alla regola generale dell’art. 2969 c.c. – “la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere (nella specie, di iscrizione a ruolo) nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, in materia di diritti da lui disponibili, deve essere dal medesimo dedotta in sede giudiziale, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice” (Cass. n. 28530 del 20/12/2013; così Cass. 317/15; 19478/16 ed altre). Ha inoltre osservato Cass. 26361/06 come la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente debba, per la su indicata ragione, costituire oggetto di un’eccezione in senso proprio; così da dover essere dedotta dal contribuente nel rispetto delle preclusioni processuali, comprese quelle D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 56 e 57.

In applicazione di ciò, si è stabilito che, in assenza di tempestiva impugnazione, così come di specifica deduzione, la cartella di pagamento deve ritenersi valida ancorchè emessa dopo la scadenza del termine decadenziale (Cass. 18019/07).

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della contribuente;

sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di merito, vista anche la divergenza delle decisioni di primo e secondo grado.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

– condanna quest’ultima al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di Equitalia, che liquida in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA