Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7646 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente M.A. e come tale legale

rappresentante pro tempore, nonche’ mandatario della S.C.CI. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentanti e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRATI FISCALI

258, presso lo studio dell’avvocato BERARDI PIERGIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DESIDERIO SANDRO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 430/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 07/11/2008 r.g.n. 400/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato PIERGIORGIO BERARDI per delega DESIDERIO SANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava in Euro 37.270,13 l’importo dovuto da D.M. all’INPS per gli obblighi contributivi di cui al decreto ingiuntivo, notificato l’11 ottobre 1999, da lui opposto dinanzi al Tribunale di Isernia. In particolare, per quanto rileva nella presente sede di legittimita’, il giudice d’appello riteneva non interrotta la prescrizione eccepita in primo grado dall’opponente, che, come era emerso dalle informazioni acquisite in appello presso il Comune di residenza dell’opponente, la raccomandata contenente l’atto interruttivo dedotto dall’Istituto era stata recapitata ad un soggetto diverso dal D..

2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione con due motivi, cui l’intimato l’esiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dal resistente in relazione alla asserita tardivita’ della notificazione. Risulta, infatti, dalla relata dell’ufficiale giudiziario che l’atto e’ stato consegnato per la notifica il 6 novembre 2009, entro il termine annuale (applicabile ratione temporis) di cui all’art. 327 c.p.c., dovendosi avere riguardo a tale data, in virtu’ dell’art. 149 c.p.c. (come modificato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002).

2. Va parimenti disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. Ed infatti i quesiti formulati a conclusione dei motivi risultano pienamente rispondenti alle prescrizioni di tale norma, contenendo puntuali riferimenti alla ratio decidendi e alla fattispecie.

3. Con i motivi di ricorso viene denunciata violazione degli art. 112 437 c.p.c. lamentandosi che la Corte d’appello, omettendo di pronunciare sulla specifica eccezione di inammissibilita’ proposta dell’Istituto, abbia preso in considerazione la questione della mancata ricezione dell’atto interruttivo, sollevata dall’opponente – debitore solo in appello.

4. Il ricorso non e’ fondato. Come accertato nella sentenza impugnata, il D. aveva eccepito la prescrizione, pro parte, del credito contributivo dell’INPS con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e l’Istituto, a sua volta, aveva eccepito l’interruzione della prescrizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; come il giudice d’appello ha puntualmente accertato, il rifiuto della predetta raccomandata da parte del destinatario – in quanto soggetto diverso dall’opponente, benche’ suo omonimo – risultava dalla stessa documentazione prodotta dall’Istituto: al riguardo, percio’, da un lato non poteva rilevare la mancanza di espressa contestazione della controparte essendo il fatto materiale costitutivo dell’interruzione escluso ex actis (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 2002; Cass. n. 11108 del 2007) e, dall’altra, ben poteva il giudice d’appello approfondire l’indagine in ordine alla effettiva ricezione dell’atto, ai sensi dell’art. 487 c.p.c., in presenza di tale documentazione (cfr. Cass. n. 278 del 2005, e altre conformi).

5. In conclusione il ricorso e’ respinto. Le spese del giudizio vengono compensate tra lo parti, tenuto conto della manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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