Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7646 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7646 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 28806-2008 proposto da:
ONNIS

MASSIMO,

TRUDU

ANTONIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DI TORRE ARGENTINA 47, presso
lo studio dell’avvocato MARIOTTI RICCARDO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIDDA GIOVANNI giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 02/04/2014

- controri corrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI NUORO;
– intimati –

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il
12/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Presidente e Relatore
Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 88/2007 della

RITENUTO IN FATTO

1. Nel presente giudizio di legittimità é chiesta la cassazione della
sentenza n.88 pronunziata il 12 ottobre 2007 dalla sezione
sassarese della Commissione tributaria regionale della Sardegna.
Con tale decisione, il giudice d’appello ha respinto il gravame di
Onnis Massimo e confermato quella di primo grado, che aveva

concesso per la prima casa. Il privato ricorre con due motivi e la
sola Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre l’altro
intimato, il Ministero dell’economia e delle finanze, non spiega
attività difensiva.

2.

L’odierno ricorso per cassazione, che riguarda avviso di

liquidazione dell’IVA e irrogazione di conseguenti sanzioni,
relativamente ad atto di compravendita d’immobile in località
Logurulei da destinare a prima casa (asseritamente permutato
con altro alleggio per il quale aveva già fruito del beneficio), è
affidato a due mezzi, con i quali si deduce la violazione della legge
289 del 2002, art.11 commi 1 e 1-bis.
L’Onnis censura, infatti, la sentenza d’appello nella parte in cui
ritiene tempestivo l’atto impositivo notificato il 21 dicembre 2005
per la compravendita registrata il 29 ottobre 2001.
Ritiene, invece, il ricorrente che operi l’ordinario termine triennale
di decadenza (d.p.r. 131/86, art. 76), non applicandosi la proroga
biennale di cui all’art. 11 della legge di condono al di fuori dei
procedimenti di valutazione previsti dal comma 1 ed essendo,
comunque, vietata la proroga dei termini decadenza a mente
della Statuto del contribuente (art.3).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In rito, preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione
processuale dell’altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il
Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel

1

negato il diritto del contribuente a fruire del beneficio fiscale

giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso
tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata
ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso
della contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia
delle entrate, che è la sola a essere legittimamente intimata.

4.

Nel merito, il ricorso nei confronti dell’Agenzia è

Sulle questioni prospettate nei quesiti di diritto, questa Corte si è
già ripetutamente espressa affermando il principio
dell’applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della
normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra cui rientra la
fattispecie in oggetto, ritenendo manifestamente infondata la tesi
opposta (ord. 4321/09 e 12069/10). Ritiene l’odierno Collegio di
decidere in conformità e di dare ulteriore continuità alla tesi
secondo cui la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta prevista dall’art. 11, comma
1, I. 27 dicembre 2002 n. 289, in caso di mancata presentazione
o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o
agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di
valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis,
riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione
di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto,
nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia
dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime
imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse
solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la
liquidazione del dovuto (così specificamente Cass. 12069/10; v.
anche 279/13).
4-bis. Contrariamente a quanto esposto in ricorso, il comma 1-bis

– con la formulazione «le violazioni relative alla applicazione, con
agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e
dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…» esprime testualmente il concetto che le violazioni delle
2

manifestamente infondato e va, dunque, respinto.

disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni
relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al
comma che precede.
Da ciò la condivisa giurisprudenza di legittimità ricava il
convincimento che «la proroga prevista nel comma 1 per le
violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al
comma 1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo» e che «la

previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo
che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento
diverso» (Cass. 24575/10).

5. Inoltre, sempre seguendo l’ordine d’idee in esame, «conforta
tale tesi la constatazione che la prima stesura dell’articolo in
questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu aggiunto il
comma 1-bis, unitamente alla previsione del condono (D.L. n. 282
del 2002, art. 5-bis) fu contestualmente modificata la rubrica del
medesimo con la aggiunta della dizione proroga dei termini, il che
rende ben chiara la intenzione del legislatore di riferire la proroga
anche alle ipotesi di nuova previsione» (ult. cit.).
Infine, si è esattamente osservato (ult. cit.) che «é invalso nella
legislazione concernente i condoni fiscali l’uso concedere proroghe
alle autorità incaricate degli accertamenti, in relazione al maggior
lavoro che l’esame delle istanze di condono impone agli Uffici, (v.
tra i molti la L. n. 413 del 1991, art. 57) il che ulteriormente
conferma la identità di ratio delle disposizioni parola».

6. L’impugnata sentenza é, dunque, in linea con il disposto di
legge ed i richiamati principi, per avere correttamente tenuto
conto della proroga, prevista dal citato art. 11, del termine per la
rettifica e per la liquidazione della maggiore imposta.
Rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia, le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

3

previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni

4SENTE DA REGISTRAZIONE

AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N.3
MATERIA TRIBUTARIA

Nessuna statuizione va emessa in punto di spese riguardo al
rapporto processuale con il Ministero intimato, mancando attività
difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del

controricorrente; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità, liquidate a favore dell’Agenzia in € 4.500 per
compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2014.

Ministero intimato e lo rigetta nei confronti dell’Agenzia

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