Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7645 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6732-2013 proposto da:

G.D.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARBARA ARMANINI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD SPA in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RENZELLA giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GEREMIA per delega dell’Avvocato

ARMANINI che ha chiesto l’accoglimento; udito per il

controricorrente l’Avvocato MUNDULA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

G.D.C. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2/30/12 del 31 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria comunicatale da Equitalia Nord spa, il 4 marzo 2008, sulla base di alcune cartelle per tributi non pagati dal 2004 al 2006.

La commissione tributaria regionale ha rilevato, in particolare, che: l’iscrizione ipotecaria in oggetto si basava su cartelle esattoriali regolarmente notificate a mezzo posta, e non opposte; con la conseguenza che essa poteva essere contestata unicamente per vizi suoi propri e non, come invece accaduto nella specie, per asseriti vizi delle cartelle prodromiche; – l’opponente non aveva prodotto in giudizio nè le cartelle, nè altra documentazione attestante il fatto che l’ipoteca fosse stata inammissibilmente iscritta su beni costituiti in fondo patrimoniale.

Resiste con controricorso Equitalia Nord.

La G. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 115 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto non provati fatti che Equitalia, nell’assumere la definitività delle cartelle in quanto non opposte, non aveva in realtà contestato (mancata sottoscrizione delle cartelle; mancata indicazione del responsabile del procedimento; vizio di notificazione; incidenza dell’ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale).

p. 1.2 Il motivo è infondato.

Va in primo luogo osservato che la fattispecie processuale in esame sottoposta al regime dell’art. 115 c.p.c., previgente alle modificazioni apportate dalla L. n. 69 del 2009, – non integrava la mancata contestazione che vi ha individuato la contribuente.

L’assumere, da parte di Equitalia, la definitività delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria (in quanto non opposte) non implicava affatto, sul piano logico – giuridico, alcun riconoscimento implicito del fatto che le stesse dovessero ritenersi affette da vizi intrinseci (quelli su riportati) idonei a renderle nulle nè, tantomeno, radicalmente inesistenti. Al contrario, assumerne la definitiva ed incontrastabile opponibilità alla contribuente prescindeva da qualsivoglia manifestazione di volontà processuale in tal senso; sicchè corretta deve ritenersi la decisione con cui la commissione regionale ha richiesto la prova – ad onere della contribuente – dei fatti sui quali quest’ultima aveva fondato le proprie eccezioni di invalidità.

In secondo luogo, la censura merita di essere respinta anche per ragioni sostanziali.

Per quanto concerne la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario emittente, rileva infatti – stante la specialità del rapporto tributario e delle regole che presiedono alla realizzazione della pretesa impositiva – la non totale coincidenza con le prescrizioni generali dettate per l’atto di precetto; di cui, pure, la cartella mutua la sostanza.

Ciò proprio in ragione della ricomprensione della cartella di pagamento nell’ambito di un processo di natura amministrativa dotato di una disciplina sua propria. Questa conclusione si desume da quanto già stabilito da C. Cost., ord. 117/00, la quale ha avuto modo di affermare la manifesta infondatezza, “per palese erroneità del presupposto su cui essa si fonda, circa l’essenzialità della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è di regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene”.

Il “diritto vivente” richiamato dalla Corte Costituzionale ha trovato, del resto, anche recenti ripetute conferme nel senso che, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana. Ciò perchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass. 26053/15; 25773/14 ed altre).

Nel caso di specie è pacifico che non si controvertesse di attribuzione della cartella ad una ben determinata pretesa tributaria facente capo ad un ben determinato ufficio dell’amministrazione, quanto soltanto di mancata identificazione della persona fisica del funzionario emittente. Sì che – sulla base dei principi poc’anzi evidenziati – correttamente è stata esclusa la dedotta causa di nullità.

Per quanto concerne la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la statuizione della commissione tributaria regionale risulta parimenti corretta, in quanto conforme al disposto di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. n. 31 del 2008, secondo cui: “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.

Atteso che le cartelle in oggetto sono state notificate prima del discrimine temporale indicato dalla norma richiamata, la mancata indicazione in essa del responsabile del procedimento non poteva integrare, diversamente da quanto voluto dalla contribuente, causa di nullità; e ciò all’esito di un’applicazione del tutto piana del disposto normativo (in claris non fit interpretatio).

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, nonchè D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 600 del 7, art. 60, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che l’iscrizione ipotecaria, in quanto produttiva di pregiudizio permanente al patrimonio del debitore, non era assoggettata a termini di impugnazione. Inoltre, il giudice di appello non aveva rilevato che le cartelle, prive di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, dovevano ritenersi radicalmente inesistenti, perchè notificate tramite posta ordinaria, e senza apposita relata.

p. 2.2 Anche questo motivo è infondato.

In ordine alla regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria opposta, va fatta qui applicazione del costante indirizzo di legittimità, secondo cui: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, p.c., secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/14; 4567/15 ed altre).

Dall’avvenuta regolare notificazione delle cartelle in oggetto discende la correttezza della decisione della commissione tributaria regionale, secondo cui – una volta che queste ultime erano divenute definitive per mancata opposizione – non poteva la contribuente impugnare l’iscrizione ipotecaria per vizi che non fossero propri ed esclusivi di quest’ultima.

Nè ha pregio – stante la sua palese contrarietà al principio di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, oltre che alla natura impugnatoria del processo tributario, così come desumibile dagli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, – la tesi secondo cui l’impugnazione dell’iscrizione (considerata quale atto impugnabile tipico ed oggetto del ricorso tributario dall’art. 19 cit., comma 1, lett. e bis), come introdotta dal D.L. n. 223 del 2006 convertito nella L. n. 248 del 2006) non sarebbe assoggettata ad alcun termine di proposizione.

Non senza richiamare, anche in proposito, quanto già affermato; nel senso che non è qui questione di osservanza di “termini” di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, quanto di delimitazione dell’ambito dei motivi di impugnazione consentiti (vizi propri).

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell’articolo 170 codice civile, posta l’inammissibilità di iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale e, come tali, riservati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ex artt. 169 e 170 c.p.c..

p. 3.2 Anche in tal caso ci si trova di fronte ad una doglianza palesemente, e per più versi, infondata.

Ciò perchè l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto asseritamente eseguita su beni costituiti in fondo patrimoniale, doveva essere dedotta fin dal ricorso in opposizione all’iscrizione ipotecaria stessa (appunto, in quanto vizio suo proprio). Al contrario, come si evince dagli atti di causa (riportati anche nel ricorso per cassazione in ottemperanza al principio di autosufficienza del medesimo), la contribuente formulò, nel ricorso introduttivo, motivi di opposizione del tutto diversi da quello in oggetto; e tutti riconducibili a vizi delle cartelle prodromiche. Tanto che il profilo in questione risulta essere stato introdotto per la prima volta in appello. Dal che consegue, all’evidenza, la violazione del divieto di nuove domande ed eccezioni in sede di gravame, così come stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Inoltre, la censura in esame non tiene conto del fatto che la commissione tributaria regionale ha ritenuto che, indipendentemente dalla questione giuridica della legittimità dell’iscrizione ipotecaria ex art. 169 c.c., la contribuente non avesse fornito prova – certamente a suo carico – del “fatto” che l’ipoteca opposta avesse in effetti colpito beni ricompresi in fondo patrimoniale. Ed avverso tale autonoma, ed esaustiva, ratio decidendi nessuna censura è stata mossa dalla ricorrente; la quale si è limitata ad erroneamente sostenere – con argomenti già disattesi nella disamina del primo motivo di ricorso per cassazione – che di tale prova non vi sarebbe stato in realtà bisogno, trattandosi di circostanza “implicitamente ammessa” da Equitalia; il che, come detto, non era.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.200,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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