Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7645 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7645 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
1,;111

279R0-2013 proposto da:

VALTULINI GIANFRANCO V1..TGFR57S19A057S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI VALTULINI, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO
UFFICIO CONTROLLI, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DEI,LO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 18/04/2016

avverso la sentenza n. 188/67/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
BRESCIA del 18/03/2013, depositata il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO;

Ric. 2013 n. 27980 sez. MT – ud. 17-02-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Milano ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato
quello incidentale di Valtulini Gianfranco, appelli proposti contro la sentenza
n.158/09/2011 della CTP di Bergamo che aveva già parzialmente accolto il
ricorso del Valtulini (rideterminando il reddito d’impresa in importo inferiore a
quello previsto nell’accertamento) contro l’avviso di accertamento del reddito di
impresa semplice per l’anno 2005, avviso adottato con sistema induttivo, atteso
che il Valtulini aveva presentato la dichiarazione con oltre 90 giorni di ritardo,
equivalente ad omissione.
La predetta CTR —dato atto che il Valtulini aveva protestato di avere
tempestivamente affidato incarico per la presentazione della dichiarazione ad
intermediario che aveva omesso di provvedervi- evidenziava che l’infedeltà
dell’intermediario non costituisce causa di esonero dal pagamento dell’imposta
dovuta e può integrare causa di esclusione della sanzione solo ricorrendo le
condizioni previste dall’art.6 del D.Lgs.472/1997, ed in specie la prova che il
pagamento del tributo non era stato eseguito a causa di un fatto denunciato
all’autorità giudiziaria, ciò che nella specie di causa non risultava. D’altronde,
sussisteva anche l’elemento psicologico della colpa per negligenza, non avendo
il contribuente controllato che l’incarico affidato al professionista fosse stato
tempestivamente e correttamente evaso, facendosi consegnare copia della
comunicazione di avvenuta presentazione. La ragionevolezza delle
considerazioni svolte dall’ufficio giustificava poi la conferma degli importi
accertati sia ai fini IRPEF che ai fini IVA.
Ricorso n.27980/2013 R.G.

Pagina 3

osserva:

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia non si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.

dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: inapplicabilità delle
sanzioni”) la parte ricorrente prospettava che era pacifico (per mancata
contestazione avversaria) che dovesse imputarsi al professionista incaricato
l’omessa presentazione della dichiarazione, sicchè l’illecito avrebbe dovuto
ritenersi riferibile a quest’ultimo, con conseguente inapplicabilità della sanzione.
Con il motivo secondo (centrato sull’omessa e/o carente motivazione della
sentenza impugnata) la parte ricorrente si doleva del fatto che il giudicante si
fosse “limitato ad avallare la tesi dell’ufficio nella determinazione del maggior
reddito accertato”.
Entrambi i motivi appaiono inammissibilmente formulati.
Il primo perché elude la chiara ratio decidendi della pronuncia impugnata nella
quale —a fronte della proclamata inimputabilità dell’illecito, perché difettoso
dell’elemento psicologico della colpevolezza come nesso psichico tra la
condotta ed il suo autore- si evidenzia che l’elemento psicologico colpevole
sarebbe comunque da rinvenirsi nella negligenza e nell’omesso controllo
dell’effettivo verificarsi dell’invio della dichiarazione da parte del professionista
asseritamente incaricato, controllo al quale la stessa legge induce allorché
impone che l’intermediario incaricato rilasci al committente dichiarazione di
avvenuto ricevimento della copia della dichiarazione telematicamente inoltrata.
La parte ricorrente è perciò incorsa nel vizio di non attinenza del ricorso al
nucleo logico della decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo, esso si palesa inammissibile perché —attesa la
vigenza della nuova formula del n.5 dell’ar1360 comma 1, conseguente alla
Ricorso n.27980/2013 R.G.

Pagina 4

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla “inimputabilità

novella del D.L. 83/2012, alla luce della data di deposito della sentenza
impugnata- non è delineato quale sia il fatto decisivo di cui sia stato omesso
l’esame da parte del giudicante, limitandosi il motivo ad una vacua critica delle
modalità con le quali il giudicante ha inteso motivare il proprio convincimento.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione a riguardo delle ragioni di
inammissibilità del secondo mezzo, mentre non condivide l’indicazione di
inammissibilità a riguardo del primo mezzo che deve essere —invece- dichiarato
infondato, avendo la parte ricorrente bensì coinvolto nella censura anche la ratio
decidendi concernente l’omesso espletamento del doveroso controllo (allorchè
ha postulato che non sussistessero condotte ascrivibili colposamente o
dolosamente alla parte contribuente medesima), senza però indicare in concreto
le ragioni per le quali detto dovere di controllo non fosse predicabile, così
mancando all’onere di dimostrare l’esistenza della violazione/falsa applicazione
della disciplina di legge invocata. Per conseguenza di ciò, il ricorso deve
comunque essere rigettato nel suo complesso;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte
vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi delltart.13 comma l quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
Ricorso n.27980/2013 R.G.

Pagina 5

inammissibilità.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2016

11 Pre idente

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