Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7644 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15199/2006 proposto da:
M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
SCRIVO Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA (OMISSIS) in persona del suo
Direttore Generale Avv. D.M.C. elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
CICCOTTI Sabina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BRETZEL CARLO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
N.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 892/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
Sezione Terza Civile, emessa il 5/4/2005, depositata il 06/04/2005,
R.G.N. 709/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza del 21 marzo 2002 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta da M.E. nei confronti di N.V. e della Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a., onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla M. a seguito di incidente stradale avvenuto l'(OMISSIS) in (OMISSIS), ad opra del convenuto, che aveva tamponata la sua auto, mentre era alla guida della sua Renault Clio.
Il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva del N. nel verificarsi del sinistro e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma di L. 10 milioni ed al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta decisione proponeva appello la Unipol e la Corte di appello di Milano con sentenza del 6 aprile 2005 accoglieva il gravame e riformava integralmente la sentenza di primo grado, compensando integralmente tra le parti le spese di primo grado e condannava l’appellata alle spese del grado.
Contro la su indicata sentenza propone ricorso per cassazione la M., affidandosi a due motiv:.
Resiste con controricorso la UNIPOL, che ha depositato memoria.
2. – Il Collegio ha raccomandato particolarmente sintetica motivazione.
Va preliminarmente disattesa la eccezione della UNIPOL circa la improponibilità (rectius) inammissibilità) del ricorso per difetto dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., perchè la sentenza risulta pubblicata il 6 aprile 2005.
2.1. – Il primo motivo di ricorso (violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione norme di diritto-vizio di extrapetizione), di cui, in specie, a p. 9 del ricorso, è inammissibile.
In effetti, la ricorrente non indica qual’è il vizio di extrapetizione se è vero, come è vero, che l’appello della UNIPOL verteva sulla rideterminazione delle pretese risarcitorie della M. nei loro importi (p. 4-5 sentenza impugnata), per cui non risponde al vero che il giudice dell’appello non “abbia neppure sfiorato l’unico motivo di doglianza dell’appello avversario” (p. 8 ricorso).
Il giudice dell’appello, che non è tenuto a seguire la impostazione formale data dalle parti, ha, nella specie, una volta entrato in medias res, ritenuto assorbita la tematica di cui all’art. 1225 c.c., in fatto di probabilità del danno, perchè ha privilegiato la strada dell'”esame del merito”, che gli era stata consentita dal proposto appello.
2.2. – Con il secondo motivo (violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; insufficiente e/o contraddittoria e/o comunque errata valutazione circa sei punti decisivi della controversia, prospettati dalla ricorrente e mai contestati dalle controparti), in realtà, come, poi, finisce per ammettere la stessa M., la ricorrente lamenta un “totale travisamento del contenuto degli atti e dei fatti provati e/o incontestati, che ha condotto la Corte di appello di Milano ad emettere una sentenza in toto sbagliata ed ingiusta” (p. 24 ricorso).
Si tratterebbe, quindi, di un errore revocatorio, che sfugge al sindacato di questa Corte, come per giurisprudenza costante.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700/00, di cui Euro 200/00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010