Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7644 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6581-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

SALLUSTIO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MOLINARA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CIVININI

105, presso lo studio dell’avvocato LUIGINA BIANCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI DI RELLA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata l’11/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato MASTROROSA per delega

dell’Avvocato DI RELLA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per la cessata materia del

contendere in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

p. 1. Equitalia Sud spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 35/7/12 dell’11 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata a carico di L.O., in quanto basata su cartelle esattoriali la cui regolare notificazione al contribuente non era stata da Equitalia provata. Il L., che resiste con controricorso, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale ha dedotto il venir meno in capo ad Equitalia dell’interesse ad agire, avendo la stessa provveduto a cancellare l’ipoteca in questione fin dal 25 marzo 2013; ipoteca comunque annullata dal Tribunale di Trani – Sez.Lavoro, con sentenza n. 25/2015, in giudicato.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 342, 345 e 346 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale fondato la propria decisione sulla mancata produzione in giudizio delle cartelle notificate – asseritamente non surrogabile dalla produzione degli estratti di ruolo – nonostante che il contribuente avesse dedotto, tra i motivi di opposizione del ricorso introduttivo, unicamente la mancata notificazione delle cartelle.

Con il secondo motivo di ricorso Equitalia Sud deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Là dove la commissione tributaria regionale non avrebbe considerato, a riprova dell’avvenuta notificazione delle cartelle, la produzione sia degli avvisi di ricevimento con indicazione del numero seriale delle cartelle notificate tramite posta ordinaria, sia degli estratti di ruolo recepiti dalle cartelle medesime.

Con il terzo motivo di ricorso Equitalia Sud deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10 e 25 e art. 26, comma 5. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che gli avvisi di ricevimento provavano la regolare notificazione delle cartelle; indipendentemente dall’obbligo legale, per l’esattore, di conservare per cinque anni la cartella e la relativa documentazione di notifica.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la stessa doglianza di cui al motivo che precede, ma nella prospettiva della insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

p. 3. La materia del contendere – tutta basata, come risulta dai teste riportati motivi di ricorso, sulla valutazione di legittimità dell’iscrizione ipotecaria in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle prodromiche – deve ritenersi cessata per la sopravvenuta cancellazione dell’ipoteca.

Ciò è quanto si desume dalla visura immobiliare Agenzia delle Entrate di Trani (allegata dal L. alla memoria ex art. 378 c.p.c.), attestante la “cancellazione totale” dell’ipoteca iscritta al n. rep. 4889/1492, su istanza di Equitalia Sud. Va inoltre considerato che la stessa ipoteca risulta essere stata annullata, con ordine di cancellazione al Conservatore RRII, dal Tribunale di Trani con la su richiamata sentenza n. 25 del 23 gennaio 2015; anche questa allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., con attestazione di passaggio in giudicato.

E’ dunque venuto meno, con la cancellazione, l’oggetto stesso dell’atto originariamente impugnato dal contribuente. Nè Equitalia, che non ha depositato memoria nè è comparsa all’odierna udienza, ha fornito elementi tali da contrastare questa conclusione; avvalorando anzi, con il proprio comportamento processuale, l’effettivo venir meno di ogni interesse alla coltivazione della lite.

Quanto alle spese del presente procedimento, se ne ritiene la compensazione in ragione della natura delle censure (oggetto di valutazione solo virtuale), e del sopravvenire della cancellazione ipotecaria (marzo 2013) subito dopo la proposizione del presente ricorso (febbraio 2013).

PQM

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere;

– compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile in data 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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