Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7644 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7644 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 17172-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

AUTOSPORT SRL in persona dell’ultimo liquidatore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA VILLA EMILIANI
11, presso lo studio dell’avvocato TABET GIULIANO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 02/04/2014

avverso la sentenza n. 210/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 15/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Presidente e Relatore
Dott. ETTORE CIRILLO;

chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso in via
principale inammissibilità, in subordine rinvio a
nuovo ruolo per rinnovo notifica ricorso ai soci, in
ulteriore subordine rigetto.

udito per il controricorrente l’Avvocato TABET che ha

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso in esame ruota attorno al recupero a tassazione di cd.
abbuoni di tipo qualitativo praticati dalla società Suzuki Italia alla
concessionaria Autosport S.r.l. e formalizzati mediante l’emissione
note di credito da parte della casa madre ai sensi dell’articolo 26

2. L’amministrazione, con l’atto di contestazione di sanzioni (IVA
2003) impugnato dalla contribuente, sostiene che si tratterebbe
non di abbuoni o sconti per il raggiungimento di obiettivi
quantitativi – cd. Bonus Quantitativi – ma della remunerazione
indiretta e soggetta ad IVA di vere e proprie parallele prestazioni
di servizi contrattualmente disciplinate in relazione alla peculiare
opera svolta dal concessionario – cd. Rappell Qualitativi.
Tale convincimento il fisco ricava dalla circolare Suzuki nella quale
si precisa che i Rappell Qualitativi, sotto forma di riduzioni sul
dovuto, sono accordati ai concessionari che dimostrino di seguire
le politiche ricambistiche e promozionali delle casa, le direttive
sull’assistenza post vendita e le garanzie, le prescrizioni
sull’utilizzo del marchio, le linee guida sulla strutturazione della
concessionaria.

3.

Diversamente, la contribuente sostiene nel contenzioso

promosso dinanzi al giudice tributario che non si tratta affatto di
autonome obbligazioni di fare, ma d’incentivi commerciali legati a
politiche e obiettivi di marketing e commisurati comunque alle
dinamiche fatturato al quale sono percentualmente commisurati
(5%). Il che porta a configurare gli abbuoni ottenuti della casa
madre come bonus quantitativi sicuramente fuori dal campo Iva
alla luce delle risoluzioni fiscali in materia.

4. Le tesi della soc. Autosport, condivise dai giudici tributari di
primo e secondo grado, sono contrastate dall’avvocatura erariale

1

del decreto IVA.

con il ricorso del 23 giugno 2008, notificato nei confronti della
società Autosport in persona del suo liquidatore ancorché la
contribuente sia stata cancellata dal registro delle imprese sin dal
18 dicembre 2007, in epoca posteriore alla sentenza d’appello del
15 maggio 2007.

5. Resistono, con controricorso congiunto del 16 settembre 2008

ultimi soci quali successori della compagine sociale non più
esistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Il Collegio ritiene che vada data ulteriore continuità al principio
stabilito dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui:
«La cancellazione della società dal registro delle imprese, a
partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della
società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in
giudizio (con la sola eccezione della

fictio iuris contemplata

dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga
nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si
determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da
parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi
dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto
constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare
in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della
sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o
essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei
confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un
soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale
l’evento estintivo è occorso». (Sez. U, Sentenza n. 6070 del
12/03/2013, Rv. 625324; conf. Sez. 5, Sentenza n. 665 del
2

e con memoria, sia l’ex liquidatore per la società estinta, sia gli

15/01/2014, riguardo all’appello).

8. Le sezioni unite hanno ulteriormente chiarito come non possa
riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione operata dai
rispettivi soci. (v. Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013, Rv.
626182).
Si è detto in proposito:

incline a ritenere nullo, per errore sull’identità del soggetto
(anziché inammissibile), l’atto d’impugnazione rivolto ad una
parte ormai estinta anziché ai successori (si vedano, ad esempio,
Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; e Cass. 8 giugno 2007, n. 13395).
Ma tale indicazione appare difficilmente condivisibile, ove si
rifletta sul fatto che la nullità, in coerenza con la funzione anche
informativa dell’atto introduttivo del giudizio, è contemplata
dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e art. 164 c.p.c., comma 1,
nel caso in cui la lettura di quell’atto evidenzi l’omissione o
l’assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta
identificazione delle parti. Non di questo si tratta nella situazione
di cui si sta qui discutendo: perché, lungi dall’esservi incertezza
sull’identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il
giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata,
una parte (la società estinta) diversa da quella (i relativi soci) che
quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero
dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l’identificazione della
parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di
assumere la veste di parte per l’autore o per il destinatario della
chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la
veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o
grado di giudizio) che, per l’inesistenza di uno dei soggetti del
rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela
strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde
l’inammissibilità dell’atto che lo promuove». (Sez. U, Sentenza n.
6070 del 12/03/2013, in motivazione §5.3).

3

«E’ vero che la giurisprudenza di questa Corte è apparsa talora

ESENTE DA REGISTRAZIONE

Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. R. – N.5

MATERIA TRIBUTANA
9. A conclusioni non dissimili si era giunti anche per il caso
d’impugnazione proposta nei confronti del defunto, affermandosi
che non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291
cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 26279 del 16/12/2009, Rv.
610581), non trattandosi di un vizio che importi la nullità delle
citazione, ma di un errore incidente sulla vocatio in jus, perché
rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto

05/07/2011, in motivazione pag.2; conf. (Sez. L, Sentenza n.
16240 del 25/09/2012, in motivazione pag.5).

10. Il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità fa
stimar equa la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2014.

esserne il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 14813 del

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