Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7643 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7643
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15023/2006 proposto da:
M.R. (OMISSIS), F.R.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo
studio dell’avvocato RIITANO Bruno, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIITANO GIANLUCA giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.A. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 19036/2006 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato SANINO MARIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
M.R., F.R., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell’avvocato RIITANO
BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIITANO
GIANLUCA giusta delega a margine del ricorso principale;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1355/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 15/10/2004, depositata il
24/03/2005, R.G.N. 2085/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato BRUNO RIITANO;
udito l’Avvocato RICCARDO ARBIB per delega dell’Avvocato MARIO
SANINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso in via preliminare
integrazione del contraddittorio, nel merito rigetto di entrambi i
ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza del 18 febbraio 2002 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da M.R. e F. R. contro P.A., condannando quest’ultimo al pagamento in favore degli attori della somma capitale di L. 580 milioni, pari al credito della Banca di Roma s.p.a., maggiorata equitativamente dell’ammontare degli accessori, decurtati di quella parte del danno che i M. avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
L’azione introdotta dai M. era di natura risarcitoria per asserita negligenza del P. nel prestare ad essi la sua opera professionale nella stipula dell’atto di acquisto di un immobile.
2. – Avverso siffatta decisione proponeva appello il P., cui resistevano i coniugi attori originari.
Con sentenza del 24 marzo 2005 la Corte di appello di Roma accoglieva in parte il gravame e in riferimento al capo a) della sentenza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti, condannando il P. alle spese del grado, in quanto veniva accertato che a seguito di rinuncia alla procedura esecutiva iniziata dalla Banca di Roma l’immobile dei M. era divenuto libero da ogni ipoteca.
3. – Contro la sentenza di cui sopra insorgono i coniugi M. con il presente ricorso, affidandosi ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il P., con un unico motivo.
Resistono al ricorso incidentale con relativo controricorso i coniugi M..
Il P. ha depositato memoria, corredata da comunicazione del difensore, datata 14 aprile 2005, con la quale egli si dichiara disposto a pagare le spese legali della fase di appello “con riserva di proporre ricorso per cassazione”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., e va posto in rilievo che il ricorso principale non necessita dei “quesiti” ex art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza è anteriore al 2 marzo 2006.
1. – Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 324 c.p.c.: artt. 2034, 2056 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – omessa motivazione) i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello si sia limitato “con l’esame del secondo motivo di gravame ad accertare l’avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguito il (OMISSIS) presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di (OMISSIS) sulla porzione di terreno acquistata dai coniugi M. con il rogito notaio P. del (OMISSIS)”, escludendo, di conseguenza, altra voce di danno ed omettendo “di considerare che il maggior danno era stato riconosciuto e liquidato in via equitativa”.
Al contrario, il Tribunale avrebbe riconosciuto in via equitativa un importo maggiore di quello costituito dall’ipoteca iscritta (p. 10 ricorso).
Il motivo va respinto.
Infatti, il giudice dell’appello ha escluso che il Tribunale abbia valutato alcuna delle voci di danno di cui i ricorrenti lamentano l’omesso esame, affermando, altresì, che il giudice di primo grado aveva ritenuto che i coniugi M. non avevano dovuto sborsare alcuna somma per evitare l’evizione e non aveva accertato la sussistenza di diverse componenti di danno, “evidentemente ritenute non provate” (p. 9 sentenza impugnata).
Quindi, la proposizione della doglianza di cui al ricorso è inammissibile e nessun altro profilo si rinviene nella sentenza de qua.
Per il vero, una volta statuito che i 30 milioni riguardavano la temuta evizione e che questa era esclusa definitivamente dalla dichiarazione di rinuncia depositata il 18 maggio 2001 dalla Banca di Roma s.p.a. all’esecuzione immobiliare promossa con pignoramento del (OMISSIS) sulla detta porzione di terreno, su cui insisteva l’immobile acquistato dai coniugi, era caduta l’unica fonte di pregiudizio per gli stessi.
2. – Anche il ricorso incidentale, che si concreta nel dedurre la violazione dell”art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa il pagamento delle spese, va respinto.
Contrariamente a quanto deduce il P. (p. 12-14 controricorso), il giudice dell’appello – ed è sufficiente leggere la sentenza impugnata in parte qua: p. 9-10 – ha esaminato i documenti allegati; ha accertato la soccombenza virtuale e ha, comunque, ritenuta sussistente la colpa omissiva del notaio.
Come fanno rilevare i M. (p. 9 controricorso) sussiste un’ampia motivazione, che non presenta alcun vizio, per cui la lagnanza del P. non ha alcun fondamento giuridico.
Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno respinti e, data la reciproca soccombenza in questo giudizio, sussistono giusti motivi per compensarne le spese.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010