Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7643 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12235-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE G.M.L., G.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 22/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per cassazione fondato su un motivo l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 13/25/11, depositata il 22.03.2011 e non notificata, che aveva confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nei confronti di G.M.L., esercente attività alberghiera con ristorante, aveva rideterminato in via equitativa i ricavi in Euro 23.000,00.

2. In merito alla rideterminazione equitativa dei ricavi la CTR aveva affermato che ciò era legittimato dal fatto che l’Ufficio, a fronte di maggiori ricavi, non aveva considerato che questi implicavano anche maggiori uscite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agenzia si duole della omessa e, per altro profilo, contraddittoria motivazione della sentenza circa fatti decisivi e controversi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e degli artt. 112, 113, 132 e 156 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè denuncia la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), lamentando che la soluzione equitativa non soddisfaceva gli oneri motivazionali in merito ai criteri ed alle ragioni che avevano indotto il giudice di appello a ridurre i ricavi ed i corrispettivi accertati, si trasfondeva in una carenza assoluta di motivazione e non era consentita al giudice tributario.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va premesso che, dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, ma tra i processi di impugnazione – merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07, 19079/2009, 16686/016).

4. Nel caso di specie il giudice tributario, riconosciuta l’incongruenza dell’accertamento dell’Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo hanno indotto a ridurre forfettariamente i ricavi ed i corrispettivi accertati, poichè il rinvio alle maggiori uscite è astratto e generico.

5. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va rinviata alla CTR del Veneto in altra composizione per il riesame e la compiuta motivazione, oltre che per la liquidazione sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Commissione tributaria regionale del VENETO in diversa composizione per il riesame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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