Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7643 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7643 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 16926-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MERIAL SAS in persona del legale rappresentante in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato
RUSSO ANDREA, che rappresenta e difende con
procura speciale in calce;

Data pubblicazione: 02/04/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 3/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 12/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Presidente e Relatore

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Dott. ETTORE CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 marzo 2008, notificata il 17 aprile 2008, la
Commissione tributaria regionale lombarda ha rigettato l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronunzia della
Commissione provinciale milanese n. 235/35/2005 e ha accolto, invece,
l’appello proposto dalla contribuente soc. Merial avverso la pronunzia n.
9/16/2006 della medesima commissione.

dell’avviso di accertamento n. R1R06BB01060 illegittimamente emesso
per IVA 1999, trattandosi di contenzioso scaturente dai rilievi di un
processo verbale di constatazione condonati, ai sensi dell’articolo 15
della legge 289/2002, col versamento del 50% dell’ammontare dei rilievi
ivi indicato.

2. Con atto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario martedì 17
giugno 2008, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
l’Agenzia delle entrate.
Il contribuente resiste con controricorso, eccependo il via preliminare la
tardività di tale ricorso, essendo il termine breve per impugnare spirato
lunedì 16 giugno 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Infatti, dall’esame diretto degli atti processuali, risulta che le sentenza
d’appello è stata effettivamente notificata il 17 aprile 2008; pertanto i
sessanta giorni del termine breve per ricorrere in cassazione sono
scaduti lunedì 16 giugno 2008.
Sempre dall’esame diretto degli atti processuali, risulta che il ricorso
dell’avvocatura erariale è stato proposto con atto consegnato per la
notifica all’ufficiale giudiziario solo martedì 17 giugno 2008, allorquando
il termine per impugnare era irrimediabilmente spirato.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

1

Da tale decisione sulle impugnazioni riunite è derivato l’annullamento

ZSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 261411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TalbUTAPJA
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 7.000 per compensi ed
C 200 per borsuali, oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2014.

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