Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7642 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14614/2006 proposto da:
P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. BERTOLONI 14, presso lo studio dell’avvocato SORIANO
MARIA FRANCESCA (ST. DF, BERTI), rappresentato e difeso dall’avvocato
SORIANO Carlo giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 187/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
emessa il 7/10/2004, depositata il 18/03/2005, R.G.N. 1071/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 settembre 2002 il Tribunale di Sala Consilina rigettava la domanda proposta da C.A.M. contro P.P. per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni asseritamente provocati nell’immobile di sua proprietà da infiltrazioni di acqua, provenienti dall’immobile del convenuto.
Avverso siffatta decisione proponeva appello la C., cui resisteva il P., rimasto contumace in primo grado.
Con sentenza dell’8 marzo 2005 la Corte di appello di Salerno, accogliendo il gravame, riformava integralmente la precedente sentenza.
Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il P., affidandosi a quattro motivi.
Non si è costituita l’intimata C.A.M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Dei quattro motivi di ricorso il Collegio ritiene che vada esaminato in via preliminare il secondo (omessa motivazione sopra un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5).
In estrema sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe esaminato la sua eccezione, sollevata nella comparsa di costituzione e di risposta in appello, circa il suo difetto di legittimazione passiva (p. 4 ricorso).
Al riguardo, va detto che il P., eccependo la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale, propone alla Corte il problema della sua effettiva titolarità passiva, ovvero una questione di merito della controversia, che, peraltro, il giudice del gravame ha esaminato, allorchè ha tenuto presenti gli elementi documentali provenienti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Polla, nonchè quanto rilevato nella CTU, che lo ha indicato come proprietario del fabbricato.
Nè in questa sede viene allegato alcun elemento idoneo a conforto del suo assunto (Cass. n. 13016/03).
2. – Ciò posto, il primo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5) e il – terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 194 e 195 c.p.c.) vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione.
In estrema sintesi, il ricorrente si duole dell’erronea, a suo dire, valutazione probatoria e della adesione, sempre secondo il suo assunto, acritica da parte del giudice dell’appello all’esito della CTU (p. 3-4-5 ricorso).
A prescindere dal fatto che le censure contengono questioni di valutazione delle prove e della relazione peritale, esse, comunque, vanno disattese.
Come emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata, nella parte in cui si motiva sull’esistenza del nesso di causalità, il giudice dell’appello pone in rilievo la “specificità” e non già la “genericità” della nota dell’Ufficio tecnico del Comune di Polla (p. 5 sentenza impugnata) e dalla CTU, nonchè dai chiarimenti dati dall’ausiliario in primo grado ha potuto desumere che effettivamente le infiltrazioni provenivano dal fabbricato dell’attuale ricorrente.
Se a ciò si aggiunge l’esame delle fotografie prodotte e che la nota dell’Ufficio tecnico fu redatta nella immediatezza del fatto, ci sì rende conto che nessun vizio di legittimità è rinvenibile nella decisione impugnata (p. 7 sentenza impugnata).
Di qui, l’assorbimento del quarto motivo (violazione art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 342 c.p.c.), non rinvenendosi, peraltro, nè insufficienza probatoria a fondamento della decisione nè acritica adesione alla nota dell’Ufficio tecnico.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.
PQM
La corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010