Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7642 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7642 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27381-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TOMMASONE ALFREDO;
– kidun” –

avverso la seni:ci-15;a n 123/20/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 21/09/2012,
depositata il 09/10/2012;

Data pubblicazione: 18/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 27381 sez. MT – ud. 17-02-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Milano ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.318/16/2010 della CTP di Milano, che aveva accolto integralmente il ricorso
del contribuente Tommasone Alfredo, ed ha quindi accolto l’impugnazione
della cartella di pagamento concernente la maggiore IRPEF dovuta sugli importi
erogati al Tommasone dal “Fondo Pensione per i Dirigenti IBM”, a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 31.3.2004), limitatamente alla
parte del maturato riferita al periodo successivo all’anno 2001, non avendovi
provveduto la datrice di lavoro, sotto forma di ritenuta d’imposta, al momento
della liquidazione a favore del predetto contribuente.
La predetta CTR —dopo avere evidenziato che con decorrenza 2001 erano state
abrogate le norme di agevolazione dei trattamenti pensionistici erogati dai
“Fondi Pensione”- ha motivato la decisione ritenendo che la modifica
legislativa riguardi solo le nuove iscrizioni, rimanendo invariata la normativa già
in vigore “per i vecchi iscritti al fondo”. Appariva a tal proposito convincente la
tesi del contribuente “che si richiama alla circolare dell’Agenzia delle Entrate
n.70/2007, la quale ha precisato che per le prestazioni erogate anteriormente al
l° gennaio 2007 per le quali non si fosse ancora provveduto all’iscrizione a
ruolo, per le maggiori imposte, non si da luogo all’attività di riliquidazione”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ricorso n. 27981/2013 R.G.

Pagina 3

osserva:

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.17
comma 1 lett. a-bis e 20 del DPR n.917/1986, nel testo applicabile ratione
temporis), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
ritenuto che la modifica della disciplina normativa decorrente dal primo gennaio
2001 non fosse applicabile “per i vecchi iscritti” al “Fondo Pensione”, per

del rapporto di lavoro qui in argomento- prevedesse che “le prestazioni di cui
alla lettera a-bis del comma 1 dell’art.17 sono soggette ad imposta mediante
l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1
dell’art.19”, e che “gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in
base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è
maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti”.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Conviene precisare che (a seguito della pronuncia di Cass. Sez. U, Sentenza n.
13642

del 22/06/2011) è ormai consolidato l’orientamento di legittimità secondo

il quale:”In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente
all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per
gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al
regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd.
rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della 1. 26
settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall’i gennaio
2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16,
Ricorso n. 27981/2013 R.G.

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quanto il menzionato art.20 —nel testo applicabile al momento della cessazione

comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.” (fra le molte successive si vedano
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17365 del 30/07/2014, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
14498 del 14/08/2012).
Ne risulta in maniera palese che è erroneo l’assunto del giudice del merito
secondo il quale “per i vecchi iscritti al Fondo Pensione” debba continuare ad

rapporto di lavoro, non essendovi elemento alcuno nella lettera delle norme qui
applicate per convalidare una siffatta ultrattività, né potendo valere in contrario
il testo della Circolare richiamata dal giudicante, sempre che ivi realmente si
affermi quanto si dice nella pronuncia impugnata.
Dovendosi perciò tenere distinti i montanti relativi alle prestazioni accumulate
fino al 31.12.2000 e successivamente a tale data, le aliquote e le modalità di
tassazione di ciascuno di essi non potranno che essere differenziate in ragione
della disciplina di tempo in tempo vigente, senza che rilevi la data di iscrizione
al fondo del singolo beneficiario.
La cassazione della pronuncia impugnata implica la necessita di rimettere al
causa al giudice del merito, affinché —applicando il predetto principio di dirittorinnovi l’esame della questione controversa, in punto di corretta liquidazione
dell’ammontare preteso dall’Amministrazione a titolo di maggiore imposta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 marzo 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide
i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
Ricorso n. 27981/2013 R.G.

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applicarsi una disciplina non più vigente al momento della cessazione del

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite
del presente giudizio.

Il Psidente

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2016

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