Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7641 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14569/2006 proposto da:

FALLIMENTO TECNOEDIL COSTRUZIONI in persona del curatore Dott.

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 64,

presso lo studio dell’avvocato CARLETTI DANIELA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDRIA Antonio, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO

GIOVANNI (STUDIO TRAMONTI), rappresentato e difeso dall’avvocato

GABRIELI Leonida Maria giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 15/2/2005, depositata il 12/04/2005, R.G.N. 752/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CRISTINA CARLETTI per delega dell’Avvocato ANTONIO

ANDRIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 23 marzo 2001 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta dalla Curatela Fallimento Tecnoedil Costruzioni tesa ad ottenere, previo accertamento dell’avvenuta esecuzione dei lavori, di cui al contratto di appalto stipulato con i Sig. N. G. e N.S., il pagamento della somma di L. 203.420.052 o di quella maggiore o minore che dovesse ritenersi dovuta, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del credito al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.

Avverso siffatta decisione proponeva appello N.G. in proprio e nella qualità di procuratore speciale di N. S. e la Corte di appello di Salerno con sentenza del 12 aprile 2005 accoglieva il gravame.

Contro la su indicata sentenza propone il presente ricorso la Curatela, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il N.G. in proprio e nella qualità di procuratore speciale di N.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e art. 2719 c.c., nonchè ad altre norme applicabili nella fattispecie che si evincono dalle censure che seguono in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – nonchè omessa pronuncia su domande ed eccezioni, errore in procedendo) la Curatela lamenta che il giudice dell’appello abbia ritenuto rilevante e decisivo ai fini della controversia i documenti prodotti dai N. all’udienza di precisazione delle conclusioni e su di essi abbia fondata la sua decisione, non tenendo conto che essa, attuale ricorrente, aveva tempestivamente disconosciuta la conformità tra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio (p. 8 ricorso).

Il motivo va disatteso.

Infatti, il giudice dell’appello, dopo aver precisato che la controversia è soggetta al vecchio rito e, quindi, gli appellanti potevano produrre e depositare nuovi documenti all’udienza di precisazione delle conclusioni (giurisprudenza costante), ha avuto cura di affermare che “le scritture non sono riferibili alla contabilità del direttore dei lavori, ma a quella della società, come emerge dalla intestazione e dal contenuto nonchè dalle attestazioni dell’ufficio IVA” e ha posto in rilievo che la “certezza della data deriva dalla vidimazione e dalle attestazioni IVA del 1987 (il fallimento è del 1989) (p. 3 sentenza impugnata).

Correttamente, poi, quel giudice ha concluso che esse fossero idonee a trovare ingresso nel processo, essendo fornite di data certa ed in quanto indispensabili per la fa decisione (giurisprudenza costante dopo S.U. n. 8203/05), per cui il problema “temporale” della produzione può valere solo ai fini del governo delle spese di lite.

2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e art. 2719 c.c., nonchè ad altre norme applicabili nella fattispecie che si evincono dalle censure che seguono in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – nonchè omessa, insufficiente e/o illogica motivazione circa punti decisivi della controversia) (p. 9 ricorso), in realtà la ricorrente si duole che le scritture de quibus non siano opponibili alla Curatela, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata.

Peraltro, assume la Curatela, vi sarebbe stata una simulazione dei pagamenti e, poichè il curatore non può equipararsi al fallito, le scritture non sarebbero ad essa opponibili (p. 9 ricorso).

Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

Va, infatti, precisato che il curatore ha, fin dall’inizio, agito nei confronti dei N. per ottenere l’adempimento delle obbligazioni da loro assunte nel contratto e non ha mai agito in simulazione, di cui non è traccia nella sentenza impugnata.

Avendo esercitato un’azione contrattuale, il curatore si configura come avente causa della società fallita e, quindi, non è solo parte processuale, ma sostanziale.

Ne consegue che la produzione documentale, una volta ritenuta rituale e, nella specie, esistente prima del fallimento della società, è opponibile nella sua integrità alla curatela, che ha agito in luogo dell’imprenditore fallito per far valere i di lui crediti, a meno che, ma non è questo il caso, non abbia impugnato i documenti per falsità o simulazione (giurisprudenza costante, di recente Cass. n. 18059/04).

Solo se ciò si fosse verificato, allora la Curatela avrebbe potuto dimostrare anche attraverso elementi presuntivi l’assenza di effettivi versamenti della somma (Cass. n. 11144/09).

Nè risulta dalla sentenza impugnata che la Curatela avesse contestato le modalità di pagamento con danaro contante o assegni (v. p. 3 sentenza impugnata ove si riportano le “contestazioni” della Curatela in riferimento agli assunti dell’attuale resistente).

3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., artt. 2721 e 2726 c.c., nonchè ad altre norme applicabili nella fattispecie che si evincono dalle censure che seguono in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – nonchè omessa, insufficiente e/o illogica motivazione circa puniti decisivi della controversia-) la Curatela lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto che i N. non avessero fornita la prova dell’avvenuto pagamento.

Infatti, a suo avviso, le scritture contabili non tali ed era inammissibile la prova testimoniale espletata.

Osserva il Collegio che il motivo non meriti accoglimento.

In parte, la censura è assorbita dal rigetto del primo motivo, in parte essa va respinta.

Di vero, non solo la curatela non ha eccepito la inammissibilità della prova quando essa è stata richiesta e quando essa è stata espletata, per quanto non ebbe nemmeno a proporre appello incidentale (v.p. 20 controricorso).

Il giudice dell’appello si è limitato, correggendo l’errore del Tribunale (p. 4 sentenza impugnata), a ritenere pienamente attendibile il teste escusso per aver ” riferito su fatti precisi, caduti sotto la sua diretta percezione” e, soprattutto, ha affermato che per scienza diretta il teste sapeva che “il Comune pagava le fatture quietanzate”, in virtù del finanziamento previsto dalla legge.

Di vero, le fatture furono dall’impresa depositate presso il Comune di Volturara Irpina, ente erogatore ex L. n. 219 del 1981, ed il pagamento delle stesse fu eseguito dall’ente erogatore.

La testimonianza, inoltre, in tal senso proviene dal teste del creditore-direttore dei lavori per conto della società poi fallita-, il quale, come fa rilevare il resistente, se disonesto, avrebbe avuto tutto l’interesse a dichiarare il contrario (p. 26 controricorso).

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per l’alterno esito della controversia nei gradi del merito per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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