Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7641 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19884-2011 proposto da:

EQUITALIA SESTRI SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.M., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TONELLI per delega dell’Avvocato

MALATESTA PAPA che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 3/11/11, depositata in data 25.01.2011 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, respingendo l’appello di Equitalia Sestri SPA, confermava con diversa motivazione la sentenza di primo grado ed annullava la intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per IRPEF relativa agli anni di imposta 1997 e 1998, per nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento, atto prodromico, emessa nei confronti di M.M..

Il giudice di appello riconosceva la nullità della notifica della cartella osservando che: il messo notificatore non aveva indicato nella relata il soggetto destinatario dell’atto, pur dichiarando che lo stesso era stato consegnato in (OMISSIS), a persona addetta alla casa; l’oggetto della notifica non era percepibile con immediatezza essendo indicata solo una serie di numeri senza indicazione della tipologia dell’atto notificato; non era stata depositata in atti la cartella che sarebbe stata notificata e dalla relata, che non faceva corpo unico con l’atto, non era desumibile il destinatario.

2. Equitalia Sestri SPA propone ricorso per cassazione nei confronti di M.M. e dell’Agenzia delle entrate, fondato su tre motivi. Gli intimati non svolgono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Primo motivo – Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e degli artt. 137 e 148 c.p.c., nonchè della normativa di fonte subordinata (D.M. 28 giugno 1999, e succ. mod.) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento alla valutazione compiuta sulla relata di notifica della cartella.

A parere della ricorrente la sentenza è errata per aver ritenuto la CTR che la notifica non era valida in quanto la relata non conteneva l’indicazione del destinatario e della natura dell’atto notificato, laddove, invece, nella sua prospettazione, la relata di notifica risultava conforme al modello ministeriale e non necessitava di tali indicazioni, essendo sufficiente che risultasse il soggetto che aveva ricevuto l’atto ed il codice numerico corrispondente all’atto.

1.2. Secondo motivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e art. 148 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la CTR erroneamente messo in discussione la attestazione della relata, che faceva prova fino a querela di falso, in quanto atto pubblico assistito da fede privilegiata.

1.3. Terzo motivo – Errata, insufficiente e contradittoria motivazione in merito alla relata di notifica della cartella di pagamento (art. 360 c.p.c., comma 5, n. 5), per non avere considerato la CTR che anche dal retro della relata di notifica si poteva desumere il destinatario della notifica e per avere, contraddittoriamente affermato di voler modificare la motivazione della prima decisione, fondata sulla mancata produzione della cartella, salvo a ritenere, comunque, conclusivamente non provata la notifica in ragione della mancanza in atti della cartella.

2.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili poichè non colgono la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.

Invero ciò che viene in discussione non è già la rispondenza della relata di notifica al modello ministeriale o la veridicità di quanto in essa attestato, ma la riferibilità della stessa all’atto in discussione e cioè alla cartella, oggetto della successiva intimazione di pagamento, e la possibilità di individuazione del destinatario della notifica, che la CTR, con accertamento in fatto oggetto della terza censura, esclude.

2.2. Il terzo motivo è fondato e va accolto.

2.3. Va premesso che in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 17467/2012), trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cass., sent. n. 14327 del 2009). Del resto, in tema di notifica delle cartelle esattoriali di pagamento, il D.P.R. 29 settembre 2003, n. 602, art. 25, comma 2 – inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, – prevede che la cartella sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, precisando che essa deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. In attuazione del disposto di tale norma, con Decreto 28 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze è stato approvato detto modello, il quale contempla la relata di notifica come parte della cartella da separare all’atto della consegna della stessa al destinatario: al contribuente viene consegnato in busta chiusa l’originale della cartella e non una copia della stessa. Pertanto, la relata di notifica, posta all’esterno della busta, viene compilata, dalla “finestra” in cui è contenuta, a ricalco sull’originale da consegnare e poi staccata per la consegna all’agente per la riscossione: in tale matrice deve ravvisarsi, la prova della notifica.

Per tali ragioni non possono trovare applicazione, con riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento, le norme del codice di rito che regolano la notifica degli atti, ed in particolare l’art. 148 c.p.c., comma 1, che prevede che la certificazione da parte dell’ufficiale giudiziario della eseguita notificazione avvenga mediante relazione apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

2.4. Ciò premesso, la sentenza impugnata risulta effettivamente motivata in maniera contraddittoria ed apodittica in merito alla rilevanza della mancata produzione della cartella sulla effettiva possibilità di ricondurre la notifica a tale atto: infatti in un momento iniziale la Commissione la supera, prendendo le distanze dalla motivazione di prima grado e poi, successivamente, la riutilizzata per sostenere la non riconducibilità della relata alla cartella, e, attraverso espressioni assertive, manca di illustrare le ragioni per cui abbia inteso disattendere in toto la valorizzazione proposta dal Concessionario circa della corrispondenza tra i numeri riportati sulla relata, identificativi dell’atto notificato e del destinatario, e quelli risultanti dall’estratto di ruolo depositato in atti e dall’intimazione di pagamento impugnata, nonchè l’esame puntuale di quanto annotato sia sul verso che sul retro della matrice della notifica dal contribuente. 3. In conclusione il ricorso va accolto sul terzo motivo, nei termini prima precisati, e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Liguria in altra composizione per il compiuto esame delle emergenze processuali in merito alla notifica della cartella e per l’esame delle eventuali ulteriori questioni assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– accoglie il ricorso sul terzo motivo; dichiara inammissibili gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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