Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7640 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11816/2006 proposto da:
C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO
Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
E.D.I. S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28075/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
Sezione Quarta Civile, emessa il 7/6/2005, depositata il 21/06/2005,
R.G.N. 84736/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con sentenza del 21 giugno 2005 il Giudice di pace di Roma rigettava la domanda proposta da C.N., erede di C. R. contro la soc. E.D.I. r.l. per ottenere il pagamento della somma di Euro 218,68, a suo dire indebitamente versata per il recupero da parte della T.I.M. di un debito del proprio dante causa deceduto il 27 maggio 1998.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C. affidandosi ad un unico motivo.
Non si è costituita l’intimata E.D.I. s.r.l..
2. – Il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’unico motivo, che propone, solo in via subordinata, la violazione dei principi informatori che regolano la materia della transazione, è inammissibile.
Infatti, il ricorrente trascura che, comunque, il giudizio emesso è da ritenersi secondo equità e chiede a questa Corte la valutazione di un documento (a suo dire da ritenersi non transazione, bensì quietanza), che risulta essere stato esaminato dal giudice di pace, attenendosi alla intestazione del modulo predisposto e al suo contenuto, sottoscritto, all’epoca, dal ricorrente medesimo.
Quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile, come da giurisprudenza costante di questa Corte.
Nulla va disposto per le spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010