Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7640 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7640 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 19442-2009 proposto da:
VIRIDEA

SRL

SOCIETA’

AGRICOLA

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE
ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente
2014
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all’avvocato MONTI ANGELA MARIA giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 02/04/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 23/04/2009;

udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MONTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

19442-09

Svolgimento del processo
La Viridea s.r.l. società agricola, rivendicando il
trattamento agevolato di cui alla l. n. 604 del 1954,
impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale
di

rtIALus,

tre avvisi di liquidazione di imposte di

compravendita di terreni agricoli. A fondamento del
ricorso sostenne che il d. lgs. n. 99 del 2004 aveva
esteso le agevolazioni all’imprenditore agricolo
professionale senza subordinarne l’operatività alla
sussistenza degli altri requisiti previsti dalla 1. n.
604-54 per il coltivatore diretto.
L’opposizione della società venne accolta. La commissione
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tributaria regionale 4 -ette=3‹ms1-‘maib1ia, di contro, accolse
l’appello dell’ufficio, confermando la debenza delle
ordinarie imposte sulla scorta di due rilievi: (i) perché
la società, in sede di giudizio, aveva prodotto un
certificato

attestante

l’iscrizione

del

legale

rappresentante alla corrispondente gestione previdenziale
e assistenziale dell’Inps alla data dell’8-11-2007,
anziché alla anteriore data di registrazione del contratto
di compravendita (30-11-2006); (ii) perché non era stata
prodotta altresì l’attestazione della non avvenuta
cessione dei fondi nel biennio precedente, così come
previsto dall’art. 2, n. 3, della l. n. 604 del 1954.
Da questo la commissione ritenne che l’onere della
dimostrazione dei requisiti soggettivi e oggettivi,

registro e ipotecaria relativi ad altrettanti atti di

richiesti per l’ottenimento dei benefici fiscali, non
fosse stato adempiuto.
La società ha proposto, contro la sentenza di secondo
grado, ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimata ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha infine depositato una memoria, nella

quale ha proposto un’eccezione di giudicato esterno,
invocando una sopravvenuta decisione della commissione
tributaria provinciale di Milano, a essa favorevole,
asseritamente sul medesimo oggetto.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e
la falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 99 del
2004, sul rilievo che le agevolazioni tributarie in
materia di imposizione indiretta, stabilite dalla
normativa a favore del coltivatore diretto, andavano
riconosciute, nel caso di specie, alla società agricola
qualificata imprenditore agricolo professionale alla sola
condizione del presupposto soggettivo di cui agli artt. l,
30 co., e 2, 4 ° co., ult. parte, del d. lgs. n. 99 del
2004, essendo irrilevante, invece, la sussistenza dei
requisiti oggettivi di cui all’art. 2 della 1. n. 604 del
1954.
Col secondo motivo denunzia invece la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere
stata confermata, dalla commissione tributaria regionale,
la debenza del tributo sulla base della circostanza, non
contestata dall’ufficio, della inesistenza del requisito

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soggettivo dell’iscrizione del legale rappresentante della
società all’Inps alla data di registrazione del contratto
di compravendita.
M – La causa può essere decisa in base al rigetto del
secondo motivo, il cui esame assorbe ogni questione.
Non è dubitabile che l’elemento preliminare per potersi

discorrere del riconoscimento, a una società, delle
agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette,
secondo il regime invocato ex d. lgs. n. 99 del 2004, sia
il possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (art. 1, 3 0 co., e 2, 4 ° co., del d.lgs.
cit.).
Tale qualifica, nel caso di società di capitali, deve
essere apportata dall’amministratore.
Le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della
qualifica di coltivatore diretto (nella specie reclamate)
sono estensibili alla previa ulteriore condizione che
l’imprenditore agricolo professionale (e quindi, nel caso
di società, l’amministratore cui si deve l’apporto della
citata qualifica) sia iscritto nella gestione
previdenziale e assistenziale dell’Inps.
Simile elemento è

come detto

assolutamente

prioritario, qualunque sia l’ottica nella quale si intenda
porre l’ulteriore questione della tipologia di benefici
estensibili all’imprenditore agricolo professionale.
III. – Nel caso di specie, la commissione tributaria
regionale ha accertato, in punto di fatto, che il

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certificato dell’Inps aveva sì attestato l’iscrizione
dell’amministratore alla gestione previdenziale e
assistenziale, ma a una data di circa un anno successiva
alla registrazione del contratto.
Donde, in aggiunta all’indimostrato profilo oggettivo
(della non avvenuta cessione di fondi nel biennio

precedente, così come stabilito dall’art. 2, n. 3, della
l. n. 604 del 1954), la commissione tributaria ha ritenuto
non assolto l’onere della prova del possesso del requisito
soggettivo invocato al momento dell’atto.
E’ vano al riguardo invocare la preclusione da giudicato
esterno.
La sentenza della commissione tributaria provinciale di
Milano, posta dalla ricorrente a presidio dell’eccezione,
prodotta in giudizio ai sensi dell’art. 372 c.p.c.,
contiene invero l’ accertamento di un fatto irrilevante ai
fini specifici, quale il possesso del requisito subiettivo
al 23 ottobre 2007, data di stipulazione dell’atto di
compravendita in quella sede esaminato. Mentre in questa
causa si discute, come all’inizio detto, del possesso del
requisito dalla commissione tributaria regionale
ritenuto non provato – alla anteriore data del 30 novembre
2006.
IV. – L’esposta specifica

ratio decidendi

è di per sé

idonea a sorreggere la decisione, giacché essa è stata
censurata dalla società unicamente per il tramite del
vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c.).

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Ma infondatamente, per lo meno in prospettiva di
autosufficienza.
Difatti la sentenza riferisce che gli avvisi di
liquidazione avevano dichiarato la decadenza dalle
agevolazioni fiscali “per carenza dei requisiti soggettivi
e oggettivi”; e che la sentenza di primo grado era stata,

a sua volta, dall’ufficio impugnata “sostenendo
l’inidoneità della certificazione prodotta con riferimento
ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’art. 2
della legge n. 604-54”.
Se ne desume che, nel rilevare, ai fini dell’apprezzamento
del requisito soggettivo, la incongruenza del dato
certificato

dall’Inps

in

rapporto

all’epoca

di

registrazione del contratto di compravendita, la
commissione tributaria non ha travalicato i limiti della
devoluzione.
Invero la rilevazione della incongruenza atteneva alla
prova del requisito soggettivo, che l’ufficio aveva
contestato e il cui onere dimostrativo incombeva alla
contribuente.
Il vizio di extrapetizione (come pure il vizio di
ultrapetizione), presidiato dall’art. 112 c.p.c., non
attiene alla valutazione della prova, sebbene al rapporto
tra il chiesto e il pronunciato, e dunque alla violazione
(per eccesso) dei limiti della potestà decisionale in
rapporto all’oggetto della domanda di parte. Evocare
l’art. 112 c.p.c. con riguardo alla valutazione della

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prova (o dell’onere della prova) è cosa priva di
costrutto.
Consequenziale è il rigetto del secondo motivo.
V. – Ne discende l’inammissibilità del primo motivo, per
difetto di interesse.
Invero la decisione di merito resta salda in base alla
afferente l’inadempimento dell’onere della

suddetta ratio,

prova quanto al profilo soggettivo dell’agevolazione.
Va ribadito che, ove una sentenza si fondi su più ragioni,
tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo
che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica
censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo
nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le
censure. Ciò affinché si realizzi lo scopo stesso
dell’impugnazione (v. per tutte sez. un. n. 36-07), la
quale, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in
toto. Per cui è sufficiente che anche una sola delle dette
ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia
respinta la censura pur relativa a una sola di esse,
perché l’ impugnazione debba essere rigettata nella sua
interezza.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 20.000,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.

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4.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 23 gennaio 2014.

igliere estensore
N

-1L.LAA–L—2

Il C

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