Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7640 del 01/04/2020

Cassazione civile sez. un., 01/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 01/04/2020), n.7640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4291/2019 proposto da:

CIVIN VIGILANZA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIUSEPPE COLAVITA, ROBERTO DE MASI ed ALESSANDRO DE

ANGELIS;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER LA REGIONE CAMPANIA, PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI

CONTI;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

70880/2018 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

CAMPANIA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 8/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di

cassazione dichiarino la giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato in data 7 febbraio 2019 alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nonchè alla Procura Generale della Corte dei Conti, Civin Vigilanza S.r.l. ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare “il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania” in relazione al giudizio ivi pendente, promosso, nei suoi confronti, con ricorso depositato in data 19 gennaio 2018, dalla predetta Procura Regionale, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 45, comma 2 e del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, artt. 141 e segg., per la resa del conto relativo alla gestione, quale agente contabile dei proventi del ticket sanitari e del servizio trasporto valori presso il Tesoriere Banco di Napoli della A.S.L. (OMISSIS).

In particolare l’attuale ricorrente ha dedotto che: a) con il richiamato ricorso la Procura Regionale in parola ha segnalato l’esistenza di un credito pari ad Euro 3.008.000,00 vantato nei confronti della predetta, nella indicata qualità, evidenziando che, dalla documentazione depositata, risultava che detta società non aveva motivato le deficienze accertate dall’Amministrazione e che tutti i soggetti che si inseriscono nel maneggio di valori dell’Amministrazione pubblica e svolgono funzioni contabili, senza essere normativamente incaricati di dette attività, sono tenuti a rendere conto della propria gestione, e ha chiesto la fissazione, nei suoi confronti, del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione dei proventi dei ticket sanitari per gli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e la condanna dell’agente contabile, così individuato, al pagamento di una sanzione pecuniaria non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuto, in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 141, comma 4; b) con decreto n. 14/2018, depositato in data 10 dicembre 2018, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania ha assegnato alla Civin Vigilanza S.r.l. il termine perentorio di gg. 60 a decorrere dalla comunicazione di tale decreto per il deposito del conto; c) sia il ricorso che il decreto cui si è fatto già riferimento sono stati comunicati alla Civin Vigilanza S.r.l. in data (OMISSIS); d) la Civin stava per proporre opposizione avverso il predetto decreto, fondata sulla contestazione radicale della sussistenza della sua qualità di agente contabile e dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale in seguito all’affidamento dei servizi di cui al Decreto Direttoriale n. 1793 dell’8 luglio 2011 e al contratto di appalto rep. n. (OMISSIS).

La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania e la Procura Generale presso la Corte dei Conti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G., con le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo del ricorso è così rubricato: “Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per inesistenza della qualità di agente contabile e dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale in capo a Civin Vigilanza s.r.l. di cui all’art. 141 c.g.c. e al R.D. n. 1214 del 1934, art. 45, comma 2”.

Sostiene la ricorrente che, a prescindere dall’infondatezza delle contestazioni sollevate dalla ASL (OMISSIS), che avevano poi dato luogo all’adozione della Delib. 29 ottobre 2015, n. 60 (con cui il Commissario straordinario del predetto ente aveva disposto, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, il fermo amministrativo di fatture emesse dall’attuale ricorrente e non ancora saldate), nonchè alla nota prot. n. 32899 del 22 giugno 2016 (con cui il medesimo Commissario, rilevato che, “dai riscontri istruttori sinora eseguiti”, era emerso il mancato versamento della complessiva somma di Euro 1.208.824,24, aveva comunicato la risoluzione del contratto di appalto del 6 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 12 dello stesso contratto, risoluzione impugnata innanzi al Tribunale ordinario di Napoli, causa NRG 29248/2016 tuttora pendente), per quanto rileva in questa sede, sarebbe, comunque, radicalmente erronea la qualificazione di Civin Vigilanza S.r.l. come agente contabile dell’ASL (OMISSIS), in base al Decreto Direttoriale n. 1793 dell’8 luglio 2011 e del contratto di appalto rep. (OMISSIS), e conseguentemente sarebbe inesistente un suo obbligo di presentazione del conto giudiziale.

La ricorrente rappresenta di non rientrare tra le categorie di agenti contabili tipizzate per legge (R.D. n. 827 del 1924, art. 178) e sostiene che il decreto direttoriale n. 1793/2011 ha ad oggetto esclusivamente “l’affidamento alla Civin per 24 mesi del servizio di contazione giornaliera degli incassi effettuati dalle 27 casse ticket delle ASL e successivo deposito, con proprio personale, delle somme ricevute alla Tesoreria “Banco di Napoli”, con obbligo di consegna giornaliera al Servizio Economato Centrale della ASL delle relative ricevute di versamento e riepilogo settimanale del complessivo totale depositato” e che “nella situazione data… agenti contabili erano incontestabilmente i dipendenti della ASL incaricati dell’incasso dei tickets pagati dagli utenti, (doc. 19) unitamente al Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e di seguito al Direttore dell’U.O.C. G.E.F.I. (ufficio preposto alla gestione economico-finanziaria) parimenti destinatari di atti formali di nomina (do. 18 – atto di attribuzione delle funzioni di agente contabile relativamente alla gestione ticket sanitari prot. n. 62165/2015)”.

Ad avviso della ricorrente, gli atti richiamati, dimostrerebbero la presenza di agenti contabili all’interno della ASL, con lo specifico compito della gestione tickets sanitari, e la consegna dei valori, con relativa contazione, alla Civin Vigilanza S.r.l. (incaricata di provvedere al trasporto e al deposito dei valori) non esonererebbe tali soggetti dal rendere il conto della gestione, mentre la predetta società avrebbe avuto, “nei limiti delle pattuizioni contrattuali e/o delle direttive impartite dall’ASL, delle mere obbligazioni di rendicontazione, sotto forma di “riepilogo settimanale” con conseguente esonero dalla presentazione del conto giudiziale””.

Secondo la ricorrente, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, l’art. 103 Cost., comma 2, conferirebbe capacità espansiva alla disciplina dettata dal R.D. n. 1214 del 1934, soltanto per gli agenti contabili dello Stato mentre l’estensione a situazioni non espressamente regolate nell’ambito degli enti pubblici diversi dallo Stato potrebbe avvenire solo entro i limiti segnati da altre norme e canoni costituzionali.

Sostiene, altresì, la società ricorrente che, in applicazione del principio di non duplicazione e conseguente alternatività dei controlli della Corte dei Conti (e a tale riguardo richiama la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di quella Corte del 4/08/2014, n. 30), nel caso all’esame, in cui essa avrebbe avuto un mero obbligo di riepilogo settimanale, sarebbe da escludere in radice la possibilità di individuare nella sua attività i tratti tipici dell’agente contabile, con conseguente inesistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale; eventuali incongruenze tra i “rendiconti” di Civin Vigilanza S.r.l. e la contabilità dell’ASL, non costituendo presupposto per l’instaurazione del giudizio di conto, avrebbero potuto formare oggetto di accertamento innanzi al G.O. ma non radicare i presupposti per l’azione esercitata dalla Procura Regionale contabile ai sensi del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 141 e del R.D. n. 1214 del 1934, art. 45, comma 2.

Evidenzia, infine, la ricorrente che il contratto rep. (OMISSIS) (di appalto del servizio valori ticket da espletarsi presso la struttura della ASL (OMISSIS)) non conterrebbe alcuna prescrizione dalla quale possa derivare l’esistenza di obblighi della Civin Vigilanza S.r.l. riconducibili alla presentazione del conto giudiziale e che un siffatto obbligo, anche nella veste di “agente di fattò dovrebbe essere comunque escluso alla luce dell’attività affidata alla predetta società.

2. Come pure evidenziato dal P.G. presso questa Corte, il ricorso è ammissibile, alla luce del principio già affermato da queste Sezioni Unite – in fattispecie, analoga a quella all’esame, relativa a regolamento di giurisdizione proposto da soggetto intimato che aveva omesso di depositare il conto nel termine concesso e di proporre il rimedio dell’opposizione contabile -, secondo cui “Nel giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei Conti, la notifica all’agente contabile dell’intimazione a rendere il conto e del decreto di fissazione della pubblica udienza, in caso di mancata presentazione del conto nel termine (R.D. n. 1038 del 1933, artt. 39 e 40), nonchè la notifica delle “decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto” (R.D. n. 1214 del 1934, art. 49), non precludono il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti aventi portata esclusivamente istruttoria non suscettibili di passaggio in giudicato, finalizzati a provocare il contraddittorio, abilitando l’agente ad esercitare il diritto di difesa e a contestare la veste di agente contabile, senza implicare una decisione sulla giurisdizione nè sul merito” (v. sul punto anche Cass., sez. un., 18/01/1991, n. 456; Cass., sez. un., ord., 21/06/2010, n. 14891).

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74 ed R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., sez. un., 1/05/2010, n. 13330; Cass., sez. un. 21/06/2010, n. 14891; v. anche Cass., sez. un., 10/04/1999, n. 232; Cass., sez. un., 28/03/1974, n. 846; v. anche recentemente Cass., sez. un., 29/05/2019, n. 14697, secondo cui il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, nonchè Cass., sez. un., 30/08/2019 n. 21871).

4. Nel caso all’esame, come pure evidenziato, dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la società ricorrente è concessionaria (recte appaltatrice) di un servizio pubblico che comporta il maneggio di denaro pubblico (tickets sanitari) e, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali, deve ritenersi tenuta alla rendicontazione.

Non risulta pertinente il riferimento alla richiamata giurisprudenza costituzionale (sent. n. 110 del 1970 e 129 del 1981) nonchè alla sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti n. 30 del 2014, riferendosi esse ad ipotesi del tutto specifiche e diverse da quella all’esame, e neppure potendosi far riferimento, nel caso di specie, al principio di non duplicazione e conseguente alternatività dei controlli della Corte dei Conti, non trattandosi, nella fattispecie in esame, di funzionari di uffici enti o organismi tenuti per legge a rendicontare alla propria amministrazione la loro gestione, vertendosi, invece, nella specie di “agente contabile di fatto”, pur se Civin Vigilanza, in base a quanto rappresentato dalla stessa ricorrente, avrebbe, in base alla disciplina del rapporto contrattuale che si assume “articolata nel Decreto (Direttoriale) n. 1793/2011”, oltre che nel contratto rep. (OMISSIS), “un mero obbligo di riepilogo settimanale” (v. ricorso, p. 10 e sgg.).

5. Alla luce di quanto precede, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, giacchè le intimate Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania e Procura Generale presso la Corte dei Conti hanno natura di parte solo in senso formale (Cass., sez. un., 31/05/2015, n. 11385).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice contabile.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2020

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