Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 764 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 764 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Irpeg. CONDONO
Tombale Esercizio
Preclusione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici, in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata, RICORRENTE
CONTRO
IMMOBILIARE SCOPITTO MICHELE e FIGLI SRL con sede in
Monte Sant’Angelo e SCOPITTO MICHELE domiciliato in
INTIMATI

Monte Sant’Angelo,

Data pubblicazione: 16/01/2014

AVVERSO
la sentenza n.211/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia n. 26,
in data 25.06.2010, depositata il 29 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23851/2011 è stata

l

E’

chiesta

n.211/26/2010,

la

cassazione

della

pronunziata dalla C.T.R.

sentenza
di Bari,

Sezione Staccata di Foggia n.26, il 25.06.2010 e
DEPOSITATA il 29.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la
illegittimità degli accertamenti impugnati, relativi ad
IRPEG, IVA ed IRAP dell’anno 1998, in quanto notificati
a soggetti che avevano già presentato domanda di
condono tombale, del quale avevano titolo ad usufruire,
non potendo ritenersi circostanza ostativa al riguardo,
quella che il pvc era stato consegnato a parte
contribuente dalla Guardia di Finanza.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
per violazione e falsa applicazione degli artt. 9 c.14 °
della Legge n.289/2002, 52 del dpr n.633/1972, 33 del
dpr n.600/1972 e 5 bis del D.Lgs n.218/1997.
3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra possa essere
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

esaminata e decisa, avendo riguardo all’affermato
principio secondo cui “In tema di contenzioso
tributario, la consegna del processo verbale di
constatazione e’ equipollente alla notifica richiesta

n.289, in quanto idonea a

soddisfare l’esigenza di

certezza, sottesa alla forma speciale prescritta dal
legislatore nella disposizione richiamata, stante la
medesima
dell’atto

di

efficacia
da

piena

conoscenza

parte dell’interessato” (Cass. n.

14366/2011, n. 24913/2005).
5) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e del richiamato principio, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
3

dal comma 14 dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002,

procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

accoglie il ricorso, nei sensi e limiti indicati, cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
Il Pr si.-nte

P.Q.M.

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