Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 764 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 13/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.13/01/2017),  n. 764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

rag. C.I., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Leopoldo Frediani;

– ricorrente –

contro

SECOGRAN di G.G. junior & C. s.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

M.G.; CO.Or.; F.F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di

Carrara, in data 13 giugno 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2005, il rag. C.I. ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di pace di Carrara la Secogran s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 1.178,10 a saldo delle prestazioni professionali effettuate in suo favore come da fattura in data 10 ottobre 2004.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando in subordine la garanzia dei soggetti responsabili della precedente compagine sociale, dei quali chiedeva ed otteneva la chiamata in causa.

Ammesse ed assunte le prove testimoniali, il Giudice di pace, con sentenza n. 343/06, accoglieva la domanda principale, respingeva la domanda nei confronti dei terzi chiamati e condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti.

2. – In accoglimento dell’appello proposto dalla s.a.s. Secogran di G.G. junior & C., il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, con sentenza in data 13 giugno 2011, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha respinto la domanda introduttiva del giudizio di primo grado.

2.1. Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione, rilevando che la sentenza di primo grado è stata notificata il 29 giugno 2006, con conseguente tempestività della notificazione dell’atto di appello, avvenuta il 31 luglio 2006, posto che il trentesimo giorno coincideva con la giornata di sabato.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’appellante ha negato la propria qualità di debitore dell’obbligazione vantata dall’attore. Premesso che la questione relativa all’individuazione del debitore della prestazione dedotta attiene al merito della domanda alla luce dei fatti costitutivi della stessa, il Tribunale ha precisato che il creditore, “al di fuori ed a prescindere da pregressi rapporti con il soggetto estinto, ha espressamente allegato un contratto di prestazione d’opera professionale con il successore insorto dopo i negozi di alienazione delle quote sociali e (la) trasformazione della società ed avente ad oggetto attività prestate in epoca successiva”.

In questa prospettiva, il Tribunale ha sottolineato:

– che “a fronte della negazione del cliente, era onere del professionista fornire la prova dei fatti costitutivi di detto contratto con specifico riferimento alla genesi dell’incarico in ipotesi ricevuto da quest’ultima”;

– che “detta prova, nel contesto delle risultanze dell’espletata istruttoria, appare alquanto generica e perciò insufficiente”;

– che, infatti, “premessa in fatto l’irrilevanza di eventuale analogo incarico attribuito dalla cliente ad altro professionista, circostanza in sè forse singolare ma non logicamente incompatibile con il contratto in questione, il riscontro positivo della presenza dell’attore (ad) un incontro tra il socio illimitatamente responsabile della convenuta ed il proprio professionista avente ad oggetto la tenuta della contabilità ordinaria della società per il periodo considerato emerso dalle prove costituende acquisite agli atti è ben lungi dal dimostrare, contrariamente a quanto sintetizzato sul punto dal giudice a quo, lo specifico incarico a tale fine eventualmente conferitogli congiuntamente a detto altro soggetto”;

– che “tanto ovviamente non esclude altri titoli, negoziali e non, all’origine della pretesa dell’attore, ma non indentifica in un simile contesto probatorio il titolo di cui al contratto ex art. 2230 c.c., con la convenuta odierna appellante espressamente allegato dall’attore appellato”.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 giugno ed il 13 luglio 2012, sulla base di tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 82, 83 e 342 c.p.c., sul rilievo che la procura per il secondo grado sarebbe stata conferita in calce alla copia notificata della sentenza, anzichè a margine od in calce all’appello, senza alcuna indicazione del difensore che sarebbe stato nominato da parte dell’accomandatario ricorrente, la cui firma sarebbe stata “per di più autenticata da chi non risulta neppure avere redatto o sottoscritto l’atto introduttivo”.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 325 e 155 c.p.c.. La citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata nei trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 29 giugno 2006, e cioè entro e non oltre il 29 luglio 2006, a nulla rilevando che tale termine ricadesse nella giornata di sabato, che non essendo certamente un giorno festivo non ne permetteva la proroga al primo giorno seguente non festivo.

Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente rileva che la Secogran si è costituita in primo grado “senza contestare l’effettuazione delle prestazioni professionali svolte dall’attore, ritenendo invece come gli oneri relativi fossero a carico di coloro che avevano ceduto le quote sociali, tanto da chiamarli in causa in manleva, solo perchè, per quanto effettuate dopo la cessione delle quote, le stesse si riferivano all’anno fiscale precedente”. Era quindi onere della società convenuta “fornire la dimostrazione di avere revocato nello stesso momento della cessione delle quote l’incarico professionale all’attore, da tempo consulente contabile e tributario aziendale, apparendo troppo comodo e semplicistico scaricare sugli altri gli oneri relativi alla tenuta della contabilità per i mesi di luglio, agosto, settembre 2004”.

2. – Il secondo motivo – il cui esame è in ordine logico prioritario – è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) – secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155 c.p.c. (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 10 marzo 2006 – deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all’art. 11, comma 1, delle c.d. preleggi, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all’art. 2, comma 4, della citata L. 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti (Cass., Sez. 3, 3 luglio 2009, n. 15636; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2014, n. 27048).

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155 c.p.c., comma 5, è quindi applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, che, tuttavia, non essendo una norma d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire e opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti (Cass., Sez. 6-1, 12 gennaio 2016, n. 310).

Applicando il suesposto principio al caso di specie, ne deriva che l’appello è tardivo, e doveva essere dichiarato inammissibile.

Ed infatti il procedimento di merito è stato instaurato il 14 gennaio 2005 ed era pendente alla data del 1 marzo 2006. Poichè l’atto di appello è stato proposto nel 2006, ad esso non si applica lo ius superveniens dettato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, scadendo il relativo termine, appunto, in un giorno di sabato antecedente al 4 luglio 2009 e non operando, pertanto, la proroga al lunedì successivo. Invero, la sentenza di primo grado è stata notificata il 29 giugno 2006, sicchè il trentesimo giorno per la proposizione dell’appello scadeva il 29 luglio 2006. Il 29 luglio 2006 era sabato, ma ciò non comportava la proroga al lunedì successivo – 31 luglio 2006 – data in cui è stata effettuata la notifica dell’atto di appello.

4. – Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata senza rinvio.

Le spese del giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’appello era inammissibile; condanna la società Secogran al pagamento delle spese di appello e di legittimità in favore del C.: spese di appello che liquida in complessivi Euro 1.000, dì cui Euro 550 per onorari, Euro 400 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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