Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7639 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15029/2006 proposto da:
RIZZO DOMENICANTONIO & C SNC in persona del rappresentante
pro
tempore Dott. R.D. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 4 8, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDI Giovanni, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DE ROSA MARIO con delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA di SALERNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 270/2005 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,
emessa il 13/04/2005; depositata il 14/04/2005; R.G.N. 1156/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27 maggio 1999 il Giudice di pace di Pisciotta accoglieva la domanda della soc. Rizzo Domenicantonio s.n.c. nei confronti della Provincia di Salerno, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati ad un suo pullmann dall’urto con un ramo di albero ricurvo, esistente sul ciglio della strada provinciale di collegamento tra il bivio di (OMISSIS).
Avverso siffatta decisione proponeva appello la Provincia e il Tribunale di Vallo della Lucania il 14 aprile 2005 riformava integralmente la sentenza di primo grado.
Contro la decisione di appello propone ricorso per cassazione la soc. Rizzo, affidandosi a due motivi.
La Provincia intimata non si è costituita.
All’udienza del 19 febbraio 2010 è pervenuta via fax da parte del difensore della soc. Domenicantonio Rizzo s.n.c. la dichiarazione di rinuncia al ricorso, che non essendo formalizzata, va intesa come sopravvenuta carenza all’impugnazione, di cui la Corte prende atto.
Ne consegue la inammissibilità del presente ricorso, ma nulla va disposto per le spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010