Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7639 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7639 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 731 del ruolo generale dell’anno 2013,
proposto
da
C.B.B.F.
S.r.l.
(C.F.:
01115190801),
in
persona
dell’amministratore unico, legale rappresentante
pro
tempore, Carmela Bianca Borzumato
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Giuseppe Marafioti (C.F.: MRF GPP 38E09 I132D)
-ricorrentenei confronti di
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – A.S.P. n. 5 DI REGGIO
CALABRIA, già ASL n. 10 di Palmi (C.F.: non dichiarato), in
persona del legale rappresentante pro tempore
-intimataper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Regio Calabria n. 301/2011, depositata in data 12 dicembre
2011;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22
marzo 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Roberto Riperi, per delega dell’avvocato Giuseppe
Marafioti, per la società ricorrente;

02.046

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Data pubblicazione: 18/04/2016

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Alberto Celeste, che ha concluso per l’accoglimento dei primi
tre motivi del ricorso, assorbito il quarto.
Fatti e svolgimento del processo
Il custode giudiziario di un immobile sito in contrada Torre di Palmi,
di proprietà della C.B.B.F. S.r.l. (che ha poi proseguito in proprio il
giudizio) agì in giudizio nei confronti della ASL n. 10 di Palmi (oggi

locazione relativi a detto immobile, per il periodo dal mese di
novembre 2006 al mese di ottobre 2009.
La domanda fu rigettata dal Tribunale di Palmi.
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di
primo grado.
Secondo i giudici di merito il contratto di locazione sarebbe cessato
a seguito di disdetta comunicata dall’ente conduttore, e
quest’ultimo non poteva considerarsi in mora nella restituzione
dell’immobile locato, avendo provveduto a formulare a tal fine
offerta non formale al locatore ai sensi dell’art. 1220 c.c..
Ricorre la C.B.B.F. S.r.l., sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata ASP n. 5 di
Reggio Calabria.
Motivi della decisione
1.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art.

1220 c.c. in relazione ali ‘art, 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c. Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
fondamentale della sentenza. Errata valutazione della rilevanza
della offerta de qua e della non idoneità a valere quale offerta non
formale. Dell’inadempimento del conduttore».
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art.
1220 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.px. Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
fondamentale della sentenza. Errata valutazione della non idoneità
della offerta non formale ad interrompere il rapporto contrattuale ed

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ASP n. 5 di Reggio Calabria) per ottenere il pagamento dei canoni di

liberare il conduttore dall’obbligo di corrispondere i canoni dovuti
per contratto. Dell’inadempimento del conduttore».
Con il terzo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art. 1220
e 1216 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c,
– Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
fondamentale della sentenza. Errata valutazione degli effetti

stessa offerta non formale a liberare il conduttore dall’obbligo di
corrispondere i canoni dovuti per contratto. Degli effetti della offerta
non formale e dell’inadempimento del conduttore».
I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto
hanno tutti ad oggetto l’idoneità dell’offerta non formale di
riconsegna dell’immobile locato a liberare il conduttore da qualsiasi
obbligazione di pagamento del canone o di una indennità di
occupazione.
Essi sono infondati.
È infatti ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, cui il
collegio ritiene debba darsi continuità, secondo cui

«in tema di

riconsegna dell’immobile locato mentre l’adozione della complessa
procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 co. 2, c. c., costituita
dall’intimazione al creditore di ricevere tale consegna nelle forme
stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la
costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti art. 1207 c.c. – l’adozione da parte del conduttore di altre modalità
purché serie, concrete e tempestive – come ad esempio la
convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi
dell’immobile e redigere il verbale di consegna – aventi valore di
offerta reale non formale – art. 1220 c.c. – sempreché non sussista
un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo
sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad
evitare la mora del conduttore, circa l’esecuzione della sua
prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla
dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente»

(così

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2419 del 17 marzo 1999; conf.: Sez. 3,
Sentenza n. 2086 del 13 febbraio 2002; Sez. 3, Sentenza n. 16685
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giuridici connessi alla offerta non formale ed alla inidoneità della

del 26 novembre 2002; Sez. 3, Sentenza n. 3184 del 14 febbraio
2006; Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 7 giugno 2006; Sez. 3,
Sentenza n. 18496 dei 3 settembre 2007; Sez. 3, Sentenza n. 1684
del 27 gennaio 2010; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1337 del 20 gennaio
2011; Sez. 3, Sentenza n. 21004 del 27 novembre 2012: «in tema
di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora
nell’adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa alla

dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione, se abbia
fatto, ai sensi dell’art. 1220 c.c., un’offerta seria ed affidabile,
ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando
l’immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto
ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.,
non comportandone l’accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o
legittimi interessi»; Sez. 3, Sentenza n. 15433 del 20 giugno 2013;
Sez. 3, Sentenza n. 15876 dei 25 giugno 2013).
2.- Con il oliarlo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art.
1220 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c. Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
fondamentale della sentenza. Errata valutazione della legittimità del
rifiuto opposto dal locatore alla comunicazione di recesso del
conduttore. Dell’inadempimento del conduttore».
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi
dell’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c..
La corte di merito ha accertato che la ASL conduttrice inviò al
locatore una missiva, in data 4 maggio 2005, dichiarando di
recedere dal contratto di locazione per giustificato motivo, e
precisamente per il degrado dell’immobile locato dovuto alla sua
omessa manutenzione, con indicazione di un termine per il rilascio
(dapprima fissato in novanta giorni e successivamente rettificato in
6 mesi, anche se poi venne l’offerta di restituzione dell’immobile
avvenne effettivamente e concretamente solo a novembre 2006).
Ha altresì accertato che non vi erano state

medio tempore

contestazioni da parte del custode dell’immobile locato, secondo le
emergenze in atti.
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scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì

Ha quindi concluso che il contratto di locazione si era certamente
risolto e che pertanto la restituzione dell’immobile era stata
ingiustificatamente rifiutata dal locatore.
La società ricorrente deduce che, dopo la comunicazione del maggio
2005, la custodia aveva, concordemente con la ASL conduttrice,
eseguito i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
(nella primavera del 2006) ma, nonostante ciò, a novembre 2006

Sostiene che il rifiuto del custode di ricevere in riconsegna
l’immobile locato era dunque legittimo, sia perché dopo l’esecuzione
dei lavori il rilascio era da ritenersi arbitrario, sia perché vi era un
obbligo della ASL di rimettere in pristino il bene, che era stato
oggetto di opere di modifica autorizzate nel 1996, obbligo rimasto
del tutto inadempiuto.
Non indica però specificamente, richiamandone il contenuto
rilevante, in quale atto processuale erano state allegate, nella fase
di merito, le circostanze che a suo dire avrebbero giustificato il
suddetto rifiuto, e ciò non consente di verificare se effettivamente
sussista il dedotto vizio di motivazione sulla ricostruzione in fatto di
cui alla pronunzia impugnata e le conseguenti denunziate violazioni
di legge.
5.- Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione non avendo
l’ente intimato svolto attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2016.

questa aveva preteso ugualmente di rilasciare l’immobile locato.

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