Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7639 del 01/04/2020

Cassazione civile sez. un., 01/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 01/04/2020), n.7639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32351/2018 proposto da:

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE – C.I.P.OR., in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUNIO BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI M. LAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2871/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 8/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude affinchè la Corte affermi

la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese – C.I.P. Or. (in seguito indicato, per brevità, C.I.P. Or.), agendo ai sensi dell’art. 32 c.n. e art. 950 c.c., ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio per sentir “dichiarare obbligatorio per lo Stato, ai sensi dell’art. 58 Reg.to Nav. Mar., comma 4, ma, il verbale 27-04-1993 rep. n. 185 di determinazione del confine demaniale del porto di (OMISSIS), approvato con Decreto 11-05-1995 del Direttore Marittimo di Cagliari d’intesa con il competente Intendente di Finanza” e, per l’effetto, confermare la delimitazione ivi effettuata e, in particolare, confermare quella relativa ai punti da 24 a 31; in subordine, determinare secondo diritto e giustizia il confine tra il C.I.P. Or. e il demanio marittimo, individuandolo alla profondità di 16 metri retrostanti le scogliere interne al porto alla profondità di 26,40 metri retrostanti le banchine; per l’effetto, condannare chi di ragione dei convenuti a rilasciare, a favore del predetto Consorzio, le maggiori superfici detenute.

I Ministeri convenuti e l’Agenzia del Demanio, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, sotto svariati profili e, precisamente: 1) in relazione all’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2 c.p.a., perchè si tratterebbe di una controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni; 2) in relazione all’art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., perchè si tratterebbe di rapporti di concessione di beni pubblici, 3) in relazione all’art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., perchè si tratterebbe di una controversia avente ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio e 4) “per carenza di potere giurisdizionale del giudice ordinario… di incidere nel merito della potestà amministrativa… imponendo la valenza cogente delle risultanze di uno piuttosto che di un altro atto amministrativo”, che, ad avviso dell’attuale ricorrente, parrebbe doversi interpretare come violazione del principio di non interferenza di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, con riferimento alla conclusione di merito n. 1) in via principale dell’attore.

Il C.I.P. Or. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, basato su cinque motivi, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, come dallo stesso sintetizzato a p. 3 del ricorso, sostiene l’irrilevanza della sussistenza delle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alle norme richiamate dall’Avvocatura dello Stato, in quanto la giurisdizione si determina sulla base della domanda e le questioni poste a supporto delle eccezioni possono essere decise in via incidentale ancorchè appartengano alla giurisdizione di altro Giudice.

Deduce, in particolare, il ricorrente che, nella fattispecie, C.I.P. Or. ha proposto un’actio finium regundorum, che presuppone un conflitto tra fondi; i Ministeri e l’Agenzia convenuti non hanno proposto domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà demaniale con efficacia di giudicato “esterno”, che costituirebbe il presupposto del conflitto tra titoli che potrebbe spostare la giurisdizione in relazione alle pretese (e non alle mere eccezioni) del Demanio.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, come dal medesimo sintetizzato a p. 3 del ricorso, sostiene, comunque, l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a. (controversie in materia di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento e di accordi fra pubbliche amministrazioni), perchè non esisterebbe, nel caso all’esame, un “accordo” qualificabile come rientrante in tale previsione.

3. Con il terzo motivo, come riportato in sintesi a p. 3-4 del ricorso, C.I.P. Or. sostiene, in ogni caso, l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., (controversie aventi ad oggetto rapporti di concessione di beni pubblici), perchè non sussisterebbe, nella fattispecie, una “concessione di beni” qualificabile come rientrante in tale previsione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, come dallo stesso riportato in sintesi a p. 4 del ricorso, deduce l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a. (controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti in materia urbanistica e edilizia), sostenendo la controparte che l’attore vorrebbe far discendere diritti dominicali dei piani urbanistici consortili, il che non corrisponderebbe al vero, in quanto sono stati indicati come titoli (tra l’altro non contestati) soltanto un esproprio ed una cessione volontaria per le aree, l’accessione per gli edifici e comunque un decreto di trasferimento dell’Agen. Sud.

5. Con il quinto motivo, come sintetizzato a p. 4 del ricorso, C.I.P. Or. sostiene l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione esclusiva, per violazione del principio di non interferenza di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, perchè il verbale di delimitazione del 1993, di cui ha chiesto l’accertamento dell’obbligatorietà per lo Stato rispetto a quello del 2014, varrebbe come un negozio privato di accertamento e non come un atto amministrativo di cui si chieda al Giudice la revoca o l’annullamento e rappresenta che, comunque, il principio di non interferenza integrerebbe un limite interno e non esterno alla giurisdizione.

6. E’ assorbente il rilievo che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che “spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo detta domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale” (Cass., sez. un., ord., 18/04/2003, n. 6347) e che “spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo – il diritto di proprietà – dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico” (Cass., sez. un., ord., 14/06/2006, n. 13691; vedi anche Cass., ord. 12/07/2018 n. 18511 e Cass. 22/05/2009, n. 10817).

2. I principi sopra richiamati ben possono essere applicati nel caso all’esame, sicchè, alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

3. Il predetto Giudice provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; demanda al predetto Giudice di provvedere sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2020

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