Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7638 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14180/2006 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato CUTELLE’

Pancrazio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PACINI ROBERTO, CUTELLE’ ANDREA con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 87, presso lo studio dell’avvocato OBINO GIANNETTO,

che lo rappresenta e difende con delega a margine di controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 25/01/2006; depositata il 14/02/2006;

R.G.N. 3414/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CUTELLE’ PANCRAZIO;

udito l’Avvocato OBINO GIANNETTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’8.3.2005 il Tribunale civile di Roma dichiarava risolto per grave inadempimento il contratto di locazione di immobile urbano stipulato tra L.S. e O.M. in data (OMISSIS) e condannava il primo al rilascio del medesimo immobile in favore del secondo.

Le parti producevano due diversi contratti di locazione.

Il Tribunale dichiarava fondata la domanda azionata dall’ O. per grave e reiterato inadempimento, essendo risultato che il conduttore, al momento della notifica della domanda di risoluzione, non aveva pagato nè la somma maggiore prevista da uno dei due contratti, nè quella minore prevista dall’altro.

L.S. impugnava la sentenza di primo grado chiedendone l’annullamento e la riforma. Parte appellata si costituiva per resistere e chiedeva il rigetto del gravame; svolgeva altresì appello incidentale.

Resisteva O.M..

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.

Proponeva ricorso per cassazione L.S..

Resisteva O.M..

2. Il Collegio ha raccomandato una motivazione sintetica.

Con i cinque motivi del ricorso L.S. denuncia:

violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2723 c.c.;

travisamento di fatti; violazione dell’art. 1455 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; mancato esame di punti decisivi della controversia.

Va premesso che il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poichè, risolvendosi nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risultante dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 7 marzo 2005, n. 4864).

Gli altri motivi non vertono tanto sulla correttezza o no dell’iter logico giuridico seguito dai giudici di merito quanto, sostanzialmente, sulla valutazione dei fatti di causa e dei dati emersi in istruttoria (ed in specie della prova testimoniale), dei quali si chiede un nuovo e diverso apprezzamento, più soddisfacente per la stessa parte ricorrente ma inammissibile in sede di legittimità.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere perciò respinto mentre si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del processo di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le pese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA