Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7638 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12975/2014 R.G. proposto da:

L.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Taranto,

con domicilio eletto in Roma, via Casetta Mattei, n. 293, presso lo

studio dell’Avv. Sergio Tropea;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di (OMISSIS), con sede

in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 492/34/13 depositata il 20

novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate notificò a L.V. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale, sulla base dell’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2003, n. 427, accertò, con riguardo al periodo d’imposta 2005, maggiori IRPEF, Addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRAP e IVA, oltre a interessi, e irrogò le correlative sanzioni;

l’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che rigettò il ricorso del contribuente;

avverso tale pronuncia, L.V. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (hinc anche: “CTR”), che lo accolse parzialmente, riducendo del 50 per cento (segnatamente, a Euro 47.048,00) i maggiori ricavi accertati e demandando all’amministrazione finanziaria di riliquidare le imposte e le sanzioni conseguentemente dovute;

avverso tale sentenza – depositata in segreteria il 20 novembre 2013 e non notificata – ricorre per cassazione L.V., che affida il proprio ricorso, notificato il 19 maggio 2014, a tre motivi;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 17/19 giugno 2014;

il 9 dicembre 2020, L.V. ha depositato una memoria con la quale, premesso di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento della prima rata, ha chiesto che, “eventualmente previa sua sospensione”, il processo sia dichiarato estinto;

il 12 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale, premesso che “la Direzione provinciale di Ragusa ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, provvedendo al versamento di tutte le somme dovute”, ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il contribuente ricorrente ha rappresentato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che la stessa si è perfezionata;

a sostegno di tali asserzioni, il ricorrente ha depositato, in allegato alla memoria menzionata, copie della domanda, tempestivamente presentata il 29 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (con la relativa ricevuta rilasciata dalla Direzione provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate), nonchè del versamento, effettuato lo stesso 29 maggio 2019, della prima rata di Euro 1.598,30;

questo deposito è stato preceduto dalla notificazione, a cura dello stesso ricorrente, della predetta memoria e dei documenti a essa allegati alla costituita Agenzia delle entrate;

tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, “(i)n tema di sospensione del processo tributario ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la (relativa) domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata” (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126);

ciò ribadito, va rammentato che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13 “(l)’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (comma 12). In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)”;

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, nè risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate;

anche l’Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità della definizione della controversia;

ai sensi del terzo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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