Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7638 del 01/04/2020

Cassazione civile sez. un., 01/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 01/04/2020), n.7638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32321/2018 proposto da:

S.M.R.:

– ricorrente che non ha notificato ad alcuno il ricorso –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

283/2015 del TRIBUNALE di CREMONA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 8/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di cassazione, in

Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

il Trust denominato ” S.M.R.”, con istanza sottoscritta da S.M.R., quale “Procuratore del Trust e dell’Ente denominati ” S.M.R.”, premesso che: 1) attualmente è pendente dinanzi a Tribunale di Cremona il procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al N. R.G. 283/2015, promosso da Italfondiario S.p.a. e Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. nei confronti del Trust denominato ” S.M.R.”; 2) sarebbe pendente altra causa “incardinata dalla Banca contro i presunti parenti del de cuius B.V.” in relazione alla quale nessun atto sarebbe stato notificato all’istante, e 3) “l’istituzione del Living Trust sui nomi ha prodotto la estinzione della Potestà statale che ricomprende la potestà esecutiva, la potestà giudiziaria, la potestà esecutiva e la potestà amministrativa, “ab origine”, pertanto anche il presunto contratto di mutuo è estinto “ab origine”, come da Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio “estinzione della potestà statale”” (così testualmente), ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di pronunciarsi “sulla domanda di regolamento di giurisdizione e sulla competenza del Giudice della Sezione Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Cremona, nella causa di esecuzione immobiliare n. 283/2015 e nella causa parallela contro i parenti del de cuius B.V.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dall’esame degli atti risulta che il ricorso per regolamento in scrutinio non è stato notificato ad alcuno e che, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

non vi è luogo a provvedere per le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2020

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