Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7637 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAURO BENEDETTI SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato Dott.ssa B.S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio

dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALDINA RODOLFO con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PAGED FOREIGN TRADE CO LTD (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 17945/2006 proposto da:

PAGED FOREIGN TRADE CO LTD (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante Sig. B.K. elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato RULLI DIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDI GIOVANNI MASSIMO con

procura speciale del Notatio Dott. ALICJA PIATEK in VARSAVIA (PL) il

31/05/2006 Repertorio A n. 2785/2006;

– ricorrente –

contro

MAURO BENEDETTI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 04/11/2004; depositata il 22/03/2005; R.G.N. 380/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato VALDINA RODOLFO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Paged Foreign Trade Co. Ltd chiedeva al Tribunale di Perugia che venisse ingiunto alla Mauro Benedetti s.p.a. di pagare la somma di L. 303.503.123 che asseriva esserle dovuta quale corrispettivo per una fornitura di carta.

Il 2.7.1994 il Presidente del Tribunale emanava il relativo decreto.

Avverso quest’ultimo proponeva opposizione la Mauro Benedetti che riconosceva di aver ricevuto la fornitura in questione e di non averla pagata, ma eccepiva l’inadempimento di controparte.

L’opponente lamentava in particolare di aver subito danni per L. 397.237.457 e chiedeva il risarcimento nei confronto della Paged Foreign Trade, con la conseguente compensazione. Chiedeva altresi’ in riconvenzionale la condanna della stessa Paged al pagamento della differenza.

La Paged Foreign, negata l’esistenza di un contratto verbale allegato dalla Mauro Benedetti, concludeva per il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale, con sentenza del 9.11.2001 respingeva l’opposizione sostenendo che non vi era la prova della effettiva stipulazione del contratto verbale allegato dall’opponente.

Avverso la sentenza proponeva appello la Mauro Benedetti chiedendone la riforma con accoglimento delle richieste formulate nell’atto di opposizione.

La Paged Foreign chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello liquidava il risarcimento del danno spettante all’appellante nei confronti dell’appellata in L. 27.798.817 (Euro 14.356,89) e, operata la compensazione del credito per risarcimento del danno con il maggior credito spettante all’appellata, condannava l’appellante al pagamento in favore della stessa appellata della somma di Euro 142.389,4 oltre accessori.

Proponeva ricorso per Cassazione la Mauro Benedetti s.p.a..

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale la Paged Foreign Trade co. Limited.

Proponeva ricorso incidentale la Mauro Benedetti s.p.a..

Il collegio ha raccomandato una motivazione sintetica.

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

I quesiti di diritto, formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 non sono pertinenti al thema decidendum.

Con i due motivi del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 1460 c.c. ed “omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c..

I motivi non possono essere accolti.

Non il primo, in quanto la Corte d’Appello ha correttamente affermato che l’eccezione di inadempimento non avrebbe potuto essere sollevata dalla Benedetti in quanto la Paged pretendeva il corrispettivo soltanto per le quantita’ fornite che la prima aveva ricevuto ed utilizzato. In tal senso e’ orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte che, per il caso in cui la prestazione sia economicamente scindibile, l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, di cui all’art. 1460 c.c. puo’ paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione gia’ eseguita che non sia stata restituita ne’ offerta in restituzione.

Non puo’ essere neppure accolto il secondo motivo in quanto verte su profili di merito che, in presenza di una motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici, non sono sindacabili in sede di legittimita’.

Si deve peraltro rilevare che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, il creditore, in caso di inadempimento del debitore, ha l’obbligo di procurarsi sul mercato la merce sostitutiva per cui, in mancanza di tale intervento, non puo’ essere considerato danno emergente risarcibile qualsiasi costo sostenuto dal creditore al fine di rimediare al suddetto inadempimento (Cass., 13 ottobre 1997, n. 9939).

Non possono essere infine accolti i motivi del ricorso incidentale, entrambi articolati su profili fattuali.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Ricorrendone giusti motivi vanno compensate le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA