Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7637 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4725-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

SAN MICHELE ROMA SPA in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DONATELLO 75, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 657/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 29/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 657/01/10, depositata il 29.12.2010 e non notificata, ha confermato la prima decisione che, dichiarato il difetto di giurisdizione in merito ai contributi INPS ed INAIL, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla società San Michele Roma SPA avverso il preavviso di fermo, con il quale veniva richiesto il pagamento di somme riferite a svariate cartelle notificate nel periodo dal 2003 al 2007, per molteplici tributi.

2. Riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e dal Concessionario alla riscossione, il secondo giudice escludeva che fosse stata provata la regolare notifica delle cartelle costituenti atti presupposti del preavviso di fermo, sulla considerazione che le cartelle non recavano la firma leggibile del destinatario, non individuavano la società San Michele come destinataria, il numero delle raccomandate non era ricollegabile ad alcun atto o non era stata allegata la cartella a cui il Concessionario intendeva abbinare la ricevuta postale, il riepilogo per posta registrata del 23.10.2007 e l’avviso di deposito presso il Comune di Roma del 23.10.2007 erano privi di riferimenti alla società San Michele.

Riteneva altresì viziato il preavviso di fermo perchè non preceduto dalla notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, comma 2.

3. L’Agenzia ricorre per cassazione su due motivi nei confronti della società, che replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente la CTR, al di là della mancata indicazione del destinatario, non ha tenuto conto della corrispondenza dell’indirizzo indicato in relata con la sede legale della società, della qualità di coloro che hanno sottoscritto le relate, della corrispondenza del numero di cartella indicato nelle relate e della data di notifica con le indicazioni contenute nel preavviso, che riproduceva integralmente il dettaglio degli addebiti contenuti nelle cartelle, ignorando così circostanze decisive e non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito.

1.2. Il motivo, circoscritto solo a quattro cartelle, è fondato.

La CTR in modo sommario e parcellizzato ha esaminato alcuni elementi, senza valutare le risultanze istruttorie nel loro complesso, per esempio quelle concernenti il luogo della notifica delle cartelle, avvenuta presso la sede legale della società, e la presenza sulla relata del numero identificativo delle cartelle, e senza illustrare con la dovuta puntualità l’incidenza delle carenze a suo dire riscontrate.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente, dopo aver ribadito che oggetto del giudizio era il “preavviso di fermo”, sostiene che sia al preavviso di fermo, che al fermo, in quanto non costituiscono atti dell’espropriazione forzata, non è applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, comma 2, che prevede che l’espropriazione, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata (Cass. n. 26052/2011).

Inoltre, anche ricordando che la recente pronuncia di Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 ha ritenuto che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” e che detto principio trova applicazione anche per il fermo, sulla scorta dell’Ord. SU n. 15354/2015 che ha chiarito la assimilabilità del fermo all’ipoteca, va tuttavia osservato che nel caso in esame non si controverte sul fermo, ma sul preavviso di fermo.

In proposito va rimarcato che il preavviso di fermo già sollecita l’adempimento in via preventiva rispetto alla applicazione della misura restrittiva del fermo e sostanzialmente attiva una forma di contraddittorio endoprocedimentale, di guisa che nessun ulteriore adempimento è ipotizzabile a carico dell’Amministrazione.

3. In conclusione il ricorso va accolto su entrambi i motivi, la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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