Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7637 del 01/04/2020

Cassazione civile sez. un., 01/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 01/04/2020), n.7637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34665/2018 proposto da:

S.Z., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

ANTONIO BRIGANTE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI GORIZIA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1664/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Presidente Dott. GIACINTO BISOGNI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare che la

giurisdizione appartiene alla AGO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.Z. ha citato davanti al Tribunale di Trieste il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Gorizia per impugnare il rigetto da parte del Prefetto di Gorizia di due ricorsi gerarchici impropri D.P.R. n. 223 del 1989, ex art. 36, aventi ad oggetto l’accertamento dell’erroneità e la richiesta di correzione della indicazione del luogo di nascita su due certificati di residenza rilasciati alla ricorrente dal Comune di Monfalcone.

Il Ministero e la Prefettura costituendosi nel giudizio hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto della condizione di proponibilità dell’azione. Hanno inoltre eccepito il difetto di giurisdizione della A.G.O. Nel merito hanno concluso per il rigetto del ricorso per insussistenza del diritto vantato dalla ricorrente e subordinatamente per carenza sopravvenuta di interesse (essendo ormai scaduta la validità dei due certificati).

La sig.ra S. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1. Rileva la ricorrente che il rilascio delle certificazioni anagrafiche corrisponde a un diritto soggettivo in capo al richiedente e non consente valutazioni discrezionali alla p.a. Ritiene pertanto la ricorrente che siano di competenza della A.G.O. le controversie relative all’impugnazione dei decreti prefettizi in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici.

Non sono costituite le Amministrazioni intimate.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta sottoscritta dal Sostituto Procuratore Generale, cons. Ignazio Patrone, depositata il 17 maggio 2019 richiede la dichiarazione di appartenenza della giurisdizione alla A.G.O..

Diritto

RITENUTO

che:

Deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario ribadendo che, come già affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (S.U. n. 449 del 19.6.2000), le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nella specie la controversia ha ad oggetto il diritto della signora S.Z., cittadina ungherese, nata in (OMISSIS), e attualmente residente in (OMISSIS), a una corretta indicazione dei suoi dati personali nelle registrazioni anagrafiche. Se, come ha rilevato il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, la controversia davanti al Tribunale di Trieste non concerne l’iscrizione o il rifiuto di iscrizione anagrafica, tuttavia essa ha per oggetto il diritto soggettivo della richiedente a una corretta indicazione dei suoi dati anagrafici. Per altro verso deve condividersi la osservazione del Procuratore generale per cui non può essere valutata in questa sede la questione della carenza di interesse a una rettifica dei dati personali in ragione della scaduta validità dei certificati, questione sulla quale si dovrà pronunciare il Giudice ordinario competente e cioè il Tribunale di Trieste che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2020

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