Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7636 del 18/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 18/03/2019), n.7636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6561-2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO PIGA;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

D.C.A., D.C.G., DI.CO.AD.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DIEGO MONTELEONE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso l’ordinanza n. 4212/16 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

30/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 30 gennaio 2018 (relativa al procedimento iscritto al n. R.G. 4212/2016) il Tribunale monocratico di Lodi, decidendo sull’opposizione proposta da D.C.G., D.C.A. e Di.Co.Al. (eredi R.) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u. in persona della Dott.ssa B.E. (per l’espletamento del suo mandato in una causa di responsabilità medica), l’accoglieva per quanto di ragione e, nel revocare il provvedimento impugnato, rideterminava il compenso spettante al suddetto c.t.u. nel minore importo di Euro 3.296,99, oltre accessori di legge.

Nei confronti della predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la B.E., riferito ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso – contenente anche ricorso incidentale basato su quattro motivi – D.C.G., Di.Co.Ad. e D.C.A.. La ricorrente principale ha anche formulato controricorso al ricorso incidentale.

Con il formulato motivo del ricorso principale la difesa della B.E. ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, che – a suo avviso – avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie in relazione al conferimento di un mandato ad essa c.t.u. non quale componente di un collegio di periti bensì in via esclusiva con facoltà di avvalersi di eventuali specialisti in dipendenza della necessità dello svolgimento di particolari accertamenti.

Con la prima censura del ricorso incidentale i controricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sull’asserito presupposto che il giudice dell’opposizione aveva deciso “in autonomia” anche su motivi che non erano stati prospettati dalle parti attinenti alla ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53, anzichè dello stesso D.P.R., art. 52.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale i controricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 4, con riferimento all’illegittima determinazione del tempo per lo svolgimento della c.t.u., in ordine al quale avrebbe dovuto aversi riguardo al tempo effettivamente impiegato e non al tempo ritenuto necessario.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale è stata prospettata la violazione del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, nella parte in cui, con l’impugnata ordinanza, era stata riconosciuta, pur in difetto di un’espressa domanda in tal senso, la liquidazione di 1140 vacazioni a fronte delle 320 richieste dalla stessa c.t.u..

Con la quarta ed ultima censura del ricorso incidentale è stato denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti concernente l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, avuto riguardo alla richiesta riduzione del compenso liquidato con l’iniziale decreto per effetto della ritardata consegna della relazione da parte della c.t.u..

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo proposto con il ricorso principale potesse essere accolto in quanto manifestamente fondato e che i motivi formulati con il ricorso incidentale potessero essere ritenuti inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1) e 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Rileva il collegio che, effettivamente, l’unico motivo dedotto con il ricorso principale è da ritenersi manifestamente fondato, nel mentre – a seguito di un esame più approfondito delle questioni giuridiche sollevate (e, quindi, in senso contrario alla formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.) – meritano accoglimento anche il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, ravvisandosi, invece, l’infondatezza degli altri due.

La censura dedotta con il ricorso principale è da accogliere poichè la liquidazione operata nell’impugnata ordinanza è da ritenersi illegittima avendo il Tribunale lodigiano posto riferimento ad un criterio errato siccome rivolto alla fattispecie dell’incarico collegiale e non a quella del conferimento del mandato ad un singolo c.t.u., come risultante nel caso in discorso, laddove – per quanto emergente anche dal relativo verbale di assegnazione di c.t.u. preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (valutabile anche in questa sede siccome inerente ad un “fatto processuale”) – la Dott.ssa B.E. era stata nominata in via esclusiva, con autorizzazione ad avvalersi eventualmente di specialista del settore di indagine (da comunicare preventivamente alle parti).

Sulla scorta di tale presupposto avrebbe dovuto, perciò, trovare applicazione la disciplina prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, e non quella di cui al precedente art. 53.

In dipendenza dell’accertamento di tale violazione deve, quindi, ribadirsi il principio già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15535/2008, Cass. n. 4424/2017 e Cass. n. 21963/2017) – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – in base al quale “in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53 (il quale si rivolge, propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nello stesso D.P.R., successivo art. 56”.

Il primo motivo del ricorso incidentale è del tutto infondato poichè non si è configurata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale di Lodi pronunciato proprio sull’oggetto della domanda conseguente alla proposizione dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u. avuto riguardo alla loro rideterminazione in senso riduttivo.

Sono, invece, fondati il secondo e terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi.

Infatti, il giudice dell’opposizione è incorso, con l’impugnata ordinanza, nella violazione delle denunciate norme di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 4, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, perchè, andando al di là della richiesta della stessa c.t.u., ha liquidato in favore di quest’ultima un compenso computato a vacazioni rapportandolo, però, al ritenuto – a suo avviso – tempo necessario per l’esecuzione del mandato peritale (corrispondente a 1140 vacazioni) anzichè al tempo effettivamente occorso e, quindi, impiegato per lo svolgimento dell’incarico (come, per l’appunto, sancisce la L. n. 319 del 1980, citato art. 4, comma 1), che avrebbe, pertanto, condotto al riconoscimento di un importo minore a vantaggio della c.t.u..

Deve, quindi, in accoglimento dei due esaminati motivi, affermarsi il principio di diritto – al quale pure dovrà conformarsi il giudice di rinvio – in base alla stregua del quale, “ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorali calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio”.

Il quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale è privo di qualsiasi pregio perchè – oltre ad aver, in effetti, con esso denunciato una violazione di legge e non l’omesso esame di un fatto riconducibile al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (tra loro non interscambiabili: cfr. Cass. S.U. n. 17931/2013) – quest’ultima omissione è insussistente perchè il giudice dell’opposizione ha, nell’ordinanza impugnata, valutato la circostanza del ritardo nel deposito della relazione di c.t.u. ai fini del computo del compenso spettante all’ausiliario.

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte consegue la cassazione dell’impugnata ordinanza per effetto dell’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale e del secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato quest’ultimo nel resto, con il derivante rinvio della causa al Tribunale monocratico di Lodi, in persona di altro magistrato, il quale, oltre ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto in relazione alle censure ritenute fondate, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale nonchè il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale e rigetta nel resto quest’ultimo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Lodi, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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