Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7636 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7636 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26471 del ruolo generale dell’anno 2009, proposto
da:
Gori e Zucchi International S.A., in persona del liquidatore pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale per atto notarile, dagli avvocati
Raffaello Lupi e Claudio Lucisano, domiciliato presso lo studio del secondo in
Roma, alla via Crescenzio, n. 91
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 18°, depositata in data 16 ottobre 2008, n. 73/18/08;

Data pubblicazione: 02/04/2014

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 gennaio
2014 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la società l’avv. Claudio Lucisano e per l’Agenzia delle entrate
l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’estinzione del giudizio

Fatto
In relazione all’anno d’imposta 1998, la società ha ricevuto notifica di un
avviso di accertamento ai fini IRPEG ed IRAP, sul presupposto che la società,
avente sede legale in Lussemburgo, avesse sede effettiva in Italia e fosse
pertanto soggetta alla normativa fiscale italiana.
La contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla
Commissione tributaria provinciale di Arezzo, la sentenza della quale è stata
ribaltata dalla Commissione tributaria regionale, che ha accolto l’appello
dell’ufficio, in base alla considerazione che la società italiana controllante in
realtà governa integralmente l’attività della S.A. lussemburghese.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza impugnata,
affidando il ricorso a quattro motivi.
Resiste con controrieorso l’Agenzia delle entrate.
La società deposita memoria e documentazione; anche l’Agenzia delle
entrate deposita documentazione.
Diritto.
1.- Attese le dichiarazioni delle parti, le quali hanno entrambe concluso per
l’estinzione del giudizio e la documentazione versata in atti, concernente lo
sgravio delle somme iscritte a ruolo, emerge la sopravvenuta carenza
d’interesse.
2.- Il ricorso è in conseguenza inammissibile.

2. 1.-Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
2

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La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

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