Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7635 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24708-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FAUVINC SRL, EQUITALIA NORD SPA;

– intimato –

Nonchè da:

FAUVINC SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI

LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA NORD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SCIUBBA che si riporta al

controricorso e deposita in udienza “nota spese”;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 108/36/2011, depositata il 27/7/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva, limitatamente alle spese di giudizio, che compensava, l’appello proposto da Equitalia Esatri s.p.a. e confermava, per il resto, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, su ricorso della Fauvinc s.r.l., aveva dichiarato tardiva, ai sensi della L. n. 156 del 2005, l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella esattoriale emessa dalla Concessionaria della riscossione della provincia di Bergamo, recante la somma di Euro 130.916,49, richiesta alla società contribuente a titolo di maggiore imposta per INVIM decennale, in forza di avviso di liquidazione impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, con esito negativo, giusta sentenza n. 269/18/2004, passata in giudicato, che aveva reso definitivo l’accertamento dell’Ufficio.

Osservava il Giudice di appello, in particolare, l’infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, in quanto la Commissione tributaria provinciale di Roma, adita dalla Fauvinc s.r.l. con altro identico ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento, aveva declinato, con sentenza n. 421/38/09, depositata il 21/12/2009, la propria competenza in favore della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, nonchè l’infondatezza dell’eccezione di litispendenza, essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Quanto alla condanna alle spese di lite, rilevava la fondatezza del gravame dal momento che l’appellante Concessionario aveva tempestivamente svolto l’attività di riscossione, rientrante nelle sue competenze, sicchè non era al medesimo addebitabile la tardività dell’ iscrizione a ruolo, causa della intervenuta decadenza.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate, con un unico mezzo, cui resiste la contribuente con controricorso e proponendo ricorso incidentale tardivo, illustrato con memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, e art. 5, commi 3 e 5, giacchè la CTR ha ritenuto incontestabilmente accertata la competenza territoriale della CTP di Bergamo all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza della CTP di Roma che, adita dalla società Fauvinc con altro ricorso avverso la medesima cartella di pagamento, con la sentenza n. 421/38/09 aveva declinato la propria competenza in favore della CTP di Bergamo. Deduce, inoltre, che il processo non è stato riassunto innanzi al giudice tributario dichiarato competente, avendo la società contribuente ritenuto superfluo tale adempimento, essendo ancora pendente l’altra controversia, e che il giudizio si è, quindi, estinto, per cui nessuna efficacia vincolante poteva attribuirsi alla citata sentenza n. 421/38/09. Aggiunge, infine, la ricorrente che, ove il Giudice di appello si fosse correttamente pronunciato sulla questione, avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza della CTP di Bergamo e, viceversa, la competenza della CTP di Roma, posto che il ricorso era stato notificato anche all’Agenzia delle Entrate di Roma 3, la quale aveva proceduto al recupero della maggiore imposta INVIM per cui è causa, e la contribuente aveva dedotto anche la tardività della notifica della cartella di pagamento, per cui trovava applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, a nulla rilevando la circostanza che il Concessionario della riscossione, Equitalia Esatri s.p.a., avesse sede in Bergamo.

Il ricorso principale, senz’altro ammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, potendosi dal suo contenuto ricavare gli elementi concernenti le vicende processuali rilevanti ai fini della decisione, su cui si basano le censure mosse alla sentenza impugnata, è infondato e non merita accoglimento.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare il principio secondo cui la sentenza della Commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 5, comma 3, tale incompetenza, nonchè la competenza della commissione tributaria in essa indicata, qualora il processo venga riassunto dinanzi a quest’ultima, ai sensi del successivo comma 5 (Cass. n. 2014/4605; n. 16081/2000).

In forza di tale meccanismo processuale, pertanto, la competenza della Commissione tributaria regionale non può più essere posta in discussione ove il processo venga tempestivamente riassunto dinanzi al giudice indicato competente, ai sensi del sopra indicato articolo, cosa che però nella specie non è avvenuta.

Infatti, il giudizio svoltosi innanzi alla CTP di Roma, adita dalla società Fauvinc, definito con la sentenza d’incompetenza n. 421/38/09, depositata il 21/12/2009, non è stato continuato nel prescritto termine semestrale, per cui si è estinto, avendo la predetta società proposto, innanzi alla CTP di Bergamo, un giudizio del tutto autonomo, e tale attività processuale neppure astrattamente appare riconducibile al modello della riassunzione.

Giova, sul punto, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 4, comma 1, deve essere interpretato – per quanto qui interessa – nel senso che, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento, anche ove faccia valere in via esclusiva vizi propri del ruolo, è territorialmente competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Agente del servizio di riscossione che ha emesso l’atto impugnato, pure se non coincidente con quella in cui si è formato il ruolo, in quanto il combinato disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e art. 21, comma 1, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall’altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. n. 15892/2016; n. 20671/2014, n. 4682/2012).

E poichè, nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento impugnata è stata pacificamente emessa e notificata dal Concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Bergamo, sia pure in base a ruolo formato e consegnato dall’Agenzia delle entrate di Roma 3, la competenza territoriale appartiene alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo.

Erroneo appare il passaggio motivazionale della impugnata decisione nel quale il Giudice di appello ha disatteso l’eccezione di incompetenza sul rilievo che la più volte ricordata sentenza della CTP di Roma non potesse più essere posta in discussione, avendo acquistato efficacia di giudicato, ma essendo il dispositivo conforme al diritto, è sufficiente farsi luogo alla correzione in parte qua della motivazione della sentenza, nei termini fatti sopra palesi, ai sensi dell’ art. 384 c.p.c., comma 4.

Passando all’esame della questione posta con il ricorso incidentale tardivo, che investe il capo della sentenza della CTR concernente la disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, la società Fauvinc deduce l’ammissibilità dell’impugnazione e, nel merito, la sua fondatezza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 97 c.p.c., comma 1, dovendo farsi stretta applicazione della regola della soccombenza, in quanto l’iniziativa giudiziale è da addebitare, secondo il principio di causalità, non già ad essa contribuente, ma al Concessionario ed all’Agenzia delle Entrate, per i vizi dell’attività di riscossione e l’infondata resistenza dai medesimi opposta.

Giova premettere che la sentenza della CTR, che ha parzialmente riformato quella di primo grado, ha determinato una situazione di reciproca soccombenza tra le parti.

Il Concessionario, infatti, in appello risulta soccombente nel merito, avendo viste disattese le ragioni del gravame, ma vittorioso sulle spese di lite, di cui la CTR ha disposto l’integrale compensazione per entrambi i gradi del giudizio, e la società contribuente, che in prime cure era vittoriosa anche sulle spese di lite, e che risulta, all’esito del giudizio di secondo grado, anch’essa parzialmente soccombente.

Quanto al profilo dell’ammissibilità, non v’è dubbio che tale parte processuale non debba subire le conseguenze della propria acquiescenza alla sentenza (parzialmente sfavorevole) e possa impugnare, senza limitazioni temporali, anche un capo diverso (quello appunto riguardante le spese) da quello investito dal ricorso principale.

L’art. 334 c.p.c., infatti, opera in favore della parte che, prima dell’iniziativa dell’altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata, atteso che detta disposizione “consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale” (Cass. S.U. n. 4640/1989; Cass. n. 1652/1994; n. 9638/1994; n. 9787/1995; n. 8880/1997; n. 2126/2006; n. 6470/2012).

Quanto al profilo della fondatezza, la censura non coglie nel segno atteso la CTR si è attenuta al principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte in tema di liquidazione delle spese nella fase di gravame, del c.d. “esito complessivo della lite”, in base al quale ” il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece,

vincitrice in un altro grado “(Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 19122/2015; n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).

Inoltre, l’infondatezza del motivo di ricorso, che attiene alla censura di violazione di legge, discende dal fatto che, trattandosi di giudizio instaurato nel 2008 (il ricorso venne notificato il 25/10/2008), non trova applicazione il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, per i procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge (cfr. art. 58 della stessa legge), in ragione del quale per la compensazione si richiedono soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione.

Nei giudizi, come quello in oggetto, instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), il giudice può, invece, procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, anche in mancanza di soccombenza reciproca, se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. citata, art. 2, comma 1, lett. a), (Cass. n. 2033/2014) e tale obbligo motivazionale è stato assolto avendo la CTR esplicitato le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali attraverso il richiamo alla non imputabilità dei “ritardi nella riscossione ad Equitalia s.p.a.”.

L’esito del giudizio legittima l’integrale compensazione, tra le parti, anche delle spese della presente fase.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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