Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7635 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12066/2013 R.G. proposto da:

Boxe Rosanna Conti Cavini s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., C.M., Co.Ro., Co.Fl.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Martini, elettivamente

domiciliati in Roma, Largo Trionfale n. 7, presso lo studio

dell’Avv. Mario Scialla;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 15/13/13 depositata il 30 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Grosseto, emetteva avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2004 nei confronti dei contribuenti in epigrafe, recuperando a tassazione importi dovuti a titolo di imposte dirette, IVA e Irap.

– I contribuenti ricorrevano separatamente avverso gli atti impositivi, di talchè la CTP di Grosseto, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

– La CTR della Toscana, adita dall’Agenzia delle entrate, ne accoglieva l’appello, respingendo gli originari ricorsi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento.

– I giudici d’appello segnatamente evidenziavano che, nonostante la parte contribuente fosse stata resa destinataria di inviti a fornire giustificazioni e documenti esplicativi dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, non vi aveva dato tempestivo corso. In tal senso, la CTR rilevava l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente resi con memoria del 22 dicembre 2010 in costanza di giudizio, dacchè detti documenti non corredavano il ricorso avverso gli atti impositivi, nè quest’ultimo era munito di una dichiarazione di impossibilità a produrli anticipatamente per causa non imputabile.

– Il ricorso per cassazione dei contribuenti in epigrafe è affidato a due motivi.

– L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica, senza depositare controricorso.

– La parte contribuente ha depositato successiva memoria.

– Il P.G., in persona del Dott. U. De Augustinis, ha fatto pervenire requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, adducendo la “mancata o inesatta considerazione di specifici elementi di fatto e la conseguenziale, erronea rilevazione e valutazione delle prove acquisite al giudizio di merito”, per avere la CTR “confuso i documenti depositati con memoria del 20 dicembre 2010… con quelli richiesti dall’ufficio con gli inviti e i questionari notificati ai ricorrenti in fase precontenziosa”.

– Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente si duolo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c., per aver la CTR, tra l’altro, incongruamente ritenuto inutilizzabile la documentazione versata dalla parte contribuente in primo grado con memoria del 20 dicembre 2010.

– I due motivi sono fondati; essi si prestano a trattazione unitaria, investendo entrambi il profilo dell’omessa o tardiva produzione di documenti.

– Segnatamente la prima censura concerne documentazione correlata alla fase precontenziosa, il secondo si riferisce alla documentazione pacificamente prodotta nel corso del giudizio di primo grado.

– Quanto al primo motivo di ricorso giova rilevare come la sentenza stigmatizzi la mancata produzione in sede amministrativa di taluna specifica documentazione, facendo sostanzialmente perno sul sedimentato avviso nomofilattico in base al quale “In tema di accertamento tributario, l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e che non può ritenersi sanata ove l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32” (v. di recente Cass. n. 22745 del 2016; Cass. 16548 del 2018).

– Proprio la circostanza dell’omessa o tardiva produzione di documenti in fase amministrativa è, tuttavia, recisamente contraddetta, dacchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, quest’ultimo segnala ed enuclea natura e perimetro dei documenti versati in detta fase, confutando sia l’omissione che la tardività. Al riguardo si rende, pertanto, indispensabile un nuovo vaglio da parte della CTR, in diversa composizione.

Quanto al secondo mezzo di ricorso, merita evidenziare che è fatto incontroverso, sul quale consta accertamento esplicito della CTR, quello rappresentato dall’avvenuta produzione di copiosa documentazione bancaria in allegato a memoria difensiva depositata dalla parte contribuente il 20 dicembre 2010.

– A fronte della circostanza in questione, il giudice a quo ha statuito l’inutilizzabilità dei documenti bancari, stigmatizzandone il tardivo deposito e sancendone come doverosa e imprescindibile la produzione “in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado”.

– Sulla tardività dell’adempimento, tuttavia, fa premio l’avvenuta, incontroversa produzione dei documenti già in costanza di giudizio dinanzi alla CTP.

– L’originaria tardività diviene, pertanto, circostanza recessiva e ininfluente in ragione del successivo sviluppo processuale. L’opinione del collegio regionale collide, infatti, all’evidenza con taluni condivisi principi espressi da questa Corte, suscettibili di attagliarsi alla fattispecie in esame, non essendo specificamente contestato che la documentazione in oggetto sia comunque confluita già nel fascicolo di parte di primo grado e che questo sia stato tempestivamente depositato in secondo grado. I principi in parola – che giova ribadire sono i seguenti:

– “In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, deve avvenire, ai sensi dello stesso decreto, art. 32, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benchè irritualmente, nel giudizio di primo grado, poichè nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione” (Cass. n. 5429 del 2018).

– “In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dal citato decreto, art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado” (Cass., sez. un., n. 3661 del 2015; Cass. n. 24398 del 2016).

– “In tema di accertamento tributario, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, secondo cui la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli, ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa, trova applicazione solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione da parte del contribuente, non invece ove si fondi sull’effettiva indisponibilità della documentazione per colpa, caso fortuito o forza maggiore, incombendo la prova dei presupposti di fatto per l’applicazione della norma sull’Amministrazione finanziaria”. (Cass. n. 16960 del 2016; Cass. n. 5914 del 2017).

– Il ricorso va in ultima analisi accolto con riferimento ad entrambi i motivi. La sentenza va cassata e la causa rimessa alla CTR della Toscana che procederà, in diversa composizione, ad un nuovo esame di essa alla luce del principio sopra espresso nonchè alla regolazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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